Come noto (cfr. le circolari n. 202 del 7/12/2016 e la n. 216 del 21/12/2016), nell’ambito dell’accordo di rinnovo del ccnl 21.3.2012 sottoscritto il 6 dicembre u.s. è stata condivisa dalle Parti l’introduzione nell’impianto classificatorio di cui all’articolo 15 del CCNL di un nuovo livello di base “J”, con parametro retributivo 80.
Trattandosi di nuovo livello, le Parti hanno quindi convenzionalmente individuato l’importo dell’Aumento Periodico di Anzianità di cui all’articolo 28 del CCNL e, ai fini della determinazione della quota contributiva percentuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore destinata al Fondo Previambiente ai sensi dell’articolo 67 del CCNL di categoria, anche la retribuzione base individuata convenzionalmente in proporzione ai valori delle analoghe retribuzioni base in essere all’1/1/1997 utili ai fini del Fondo predetto.
L’importo dell’Aumento Periodico di Anzianità ex articolo 28 per il livello “J” è stato quindi fissato tra le Parti nella misura massima di € 10,20, coerente con la parametrazione 80 rispetto al 100 del livello 1.
In effetti, la determinazione di tale valore massimo – come si chiarisce più avanti – si è resa necessaria per due ragioni:
a) poter attribuire al lavoratore assunto nel livello J il proquota maturato dalla data di assunzione fino al 1° luglio del triennio di competenza (ad esempio: il prossimo 1° luglio, e così via);
b) individuare la base di calcolo convenzionale in base alla quale stabilire l’importo della contribuzione dovuta al Fondo Previambiente da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Ora, per quanto riguarda il valore massimo di aumento periodico effettivamente attribuibile al lavoratore assunto nel livello J, si precisa quanto segue.
Gli Aumenti Periodici di Anzianità sono erogati secondo la cadenza fissa triennale di cui all’articolo 28 (cfr. anche la “nota a verbale all’art. 28, primo comma” riportata a pagina 2 dell’accordo del 6 marzo 2017), e, secondo quanto previsto dall’accordo di rinnovo, il lavoratore assunto nel livello J passa automaticamente al livello 1B dopo 30 mesi.
In linea generale, dalla scadenza triennale prefissata, al lavoratore di che trattasi saranno attribuiti tanti ratei mensili quanti ne avrà maturati dalla data di assunzione al 30 giugno di ciascun triennio; qualora nel frattempo il lavoratore sarà passato al superiore livello 1B per il decorso dei 30 mesi, al momento di erogazione dell’importo egli avrà diritto all’a.p.a. relativo al livello 1 (€ 15,24), mentre i 30 mesi al livello J saranno utili ai fini del complessivo periodo di anzianità.
Per esemplificare:
a) il lavoratore assunto al livello J il 1° gennaio 2017, al 1° luglio prossimo avrà diritto all’importo di 6/12 di € 10,20 (€ 2,04): al 1° luglio 2019 passerà al livello 1B, portandosi in dote quell’importo, che dal 1° luglio 2020 si sommerà all’importo dell’aumento periodico del livello 1;
b) il lavoratore assunto al livello J il 1° gennaio 2018, al 30 giugno 2020 maturerà i 30 mesi e, dall’1 luglio 2020, passando al livello 1B, avrà diritto immediatamente al valore dell’aumento periodico del livello 1, riproporzionato su 30/36esimi.
Si allega a tale proposito tabella riepilogativa concernente le tempistiche di passaggio dal livello J al livello 1B e gli importi dovuti a titolo di a.p.a. per le prossime scadenze di luglio 2017 e luglio 2020.
Per quanto concerne la quota mensile a carico del datore di lavoro ai fini del Fondo Previambiente è stata quantificata nella misura di € 16,84 corrispondenti al 2,033% calcolato sulla retribuzione base convenzionale aumentata del valore di un Aumento Periodico di Anzianità, come sopra individuati, cui vanno aggiunti gli € 5 di cui al CCNL 21.3.2012, per un totale attualmente di € 21,84.
Come da Accordo 6.12.2016, a far data dal mese di gennaio 2018, l’importo a carico del datore di lavoro aumenterà di ulteriori € 10,00 mensili.
Con le stesse modalità, è stata inoltre fissata in € 10,77 la quota di contribuzione a carico del lavoratore assunto al livello “J” in caso di adesione al Fondo Previambiente.
In allegato all’Accordo sono state sottoscritte le relative tabelle, per tutti i livelli della scala inquadramentale, sia delle quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Cordiali saluti.