AssoAmbiente

Circolari

078/2017/CI

Sono pervenute telefonicamente richieste di chiarimento circa l’individuazione del datore di lavoro cui spetta l’erogazione del compenso forfettario lordo “Una tantum”, di cui all’Accordo di rinnovo 6.12.2016, in caso di passaggio di appalto ex art. 6 del vigente ccnl intervenuto nel periodo considerato. Al riguardo, si precisa quanto segue.

Relativamente alla fattispecie in esame, il recente Accordo di rinnovo conferma al comma 10 quanto le Parti avevano già convenuto con il precedente Accordo di rinnovo 21.3.2012, in particolare ai commi 4 e 11, lettera B), della Parte economica.

Come si ricorderà, il criterio – già adottato dai contratti nazionali 30.4.2003 e 5.4.2008 - di ripartizione degli oneri tra datore di lavoro cessante e datore di lavoro subentrante nell’appalto, nel periodo interessato dalla soluzione forfettaria, in misura proporzionale al periodo della rispettiva gestione del servizio, è stato infine superato dalle Parti – appunto nel 2012 - per le riscontrate, diffuse criticità che, nella prassi, sono emerse quanto agli obblighi e ai tempi di liquidazione delle spettanze in parola, con conseguenti tensioni e contenziosi in sede aziendale.

Da due rinnovi contrattuali, dunque, vale quanto ribadito dal comma 10 dell’Accordo 6.12.2016; soluzione che, nell’alternanza dell’aggiudicazione degli appalti, sembra assicurare ai diversi datori di lavoro una condizione, per così dire, di pari opportunità e dunque sufficientemente equilibrata nel tempo.

Pertanto, il datore di lavoro che ha l’obbligo di corrispondere al dipendente avente titolo la somma forfettaria è colui che gestisce il servizio in appalto alla prevista data  di erogazione, a prescindere da quanto tempo abbia avuto inizio la sua gestione. Ferme restando eventuali, diverse intese che possano aver raggiunto i datori di lavoro interessati da un avvicendamento nell’appalto nel periodo considerato.

La regola generale ha tuttavia una eccezione: quella stabilita dal comma 7 dell’accordo 6.12.2016, che disciplina la soluzione forfettaria.

Si tratta di una norma di garanzia a favore del dipendente avente titolo: qualora, egli cessi definitivamente dal servizio prima della data di erogazione del compenso in parola, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondergli tale importo, con le spettanze di fine rapporto.

E questo anche qualora – ad esempio – alla data di erogazione del compenso in parola quel datore di lavoro sarà stato nel frattempo sostituito da altro datore di lavoro, per effetto di passaggio di appalto, e spetti dunque a quest’ultimo l’obbligo dell’erogazione a favore dei dipendenti tuttora in servizio.

Cordialmente.

» 21.03.2017

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