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Circolari

092/2017/CS

Il Comitato di Vigilanza e Controllo dei RAEE lo scorso 29 aprile 2017 con la nota allegata ha confermato l’applicabilità della disciplina RAEE ad alcune tipologie di RAEE che avevano già fatto oggetto di due precedenti risposte del Comitato stesso (prot. 51/2016 COM/RAEE e 52/2016 COM/RAEE), anch’esse allegate.

Le tipologie interessate, che secondo il Ministero si ritiene “possano essere ritenute rientranti nell’ambito di campo di applicazione del Dlgs. 49/14 a partire dal 1° gennaio 2018” sono in particolare le seguenti: contatori del gas elettronici; inverter; altri trasformatori e alimentatori; impianti di videosorveglianza, citofonia e videocitofonia; gruppi di continuità.

Questo, fermo restando l’esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da ANIE avverso le due note sopra richiamate n. 51 e 52, che invece ritenevano soggette alla disciplina RAEE le stesse categorie anche prima di quella data, ossia con il corrente campo di applicazione del decreto.

ANIE, infatti, aveva presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato (di cui si attende l’esito) contro quanto contenuto nelle due note del CVC, basandosi sui principi interpretativi dell’ambito applicativo contenuti nelle guide della Commissione Europea e delle Guide di Unioncamere, che secondo la stessa Associazione escludono dal vigente campo di applicazione le predette tipologie.

In pendenza del giudizio del Capo dello Stato, il Comitato di Vigilanza e Controllo, dopo aver riesaminato i documenti presentati da ANIE, nonostante ritenesse quanto contenuto nelle sue note in linea con l’interpretazione normativa, ha aderito alla richiesta di ANIE di sospensiva parziale sui contenuti delle due note, in quanto “la non immediata e inequivocabile intuitività delle disposizioni in causa (…) possono aver generato nei soggetti obbligati un affidamento ed un conseguente comportamento tale per cui le attività aziendali non sono ancora state modulate sull’adempimento degli obblighi indiscutibilmente vigenti dal 15 agosto 2015”, ossia dall’entrata in vigore del c.d. campo di applicazione aperto(open scope).

Si rimandare per ulteriori approfondimenti alla documentazione allegata.

» 12.04.2017
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