AssoAmbiente

Circolari

Circ.n.130/2017/MI

Facciamo seguito alla circolare n. 126/2017 del 6 giugno u.s. con cui si è data notizia dell’avvenuta sottoscrizione del testo collazionato del ccnl 6 dicembre 2016, che ha integrato le parti non modificate del CCNL 21.3.2012 con le disposizioni recate dall’accordo di rinnovo e dalle successive intese sottoscritte a tutto il 19 maggio 2017.

In occasione della firma del testo avvenuta il 5 giugno u.s., le Parti hanno contestualmente definito il tema della “movimentazione manuale dei carichi con sollevamento” nel caso del lavoratore che operi “in singolo” nel servizio di raccolta rifiuti, sia qualora inquadrato nell’Area spazzamento, raccolta e attività complementari, sia qualora inquadrato nell’Area conduzione.

Come noto, infatti, il ccnl 5 aprile 2008 aveva introdotto la previsione, poi confermata nel ccnl 21 marzo 2012, secondo cui il conducente di auto compattatore, inquadrato al terzo livello dell’Area Conduzione, “provvede, come operatore unico, alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima di 30 litri; bidoni con capacità massima di 360 litri”. Analoga disposizione è stata poi ripresa nella Declaratoria dell’Area Spazzamento/Raccolta in occasione dell’Accordo di rinnovo 6.12.2016, sempre con riguardo all’operatore in singolo.

Non da oggi, per le esigenze della raccolta il limite di 30 litri appariva fuorviante, in particolare con riferimento alle frazioni di rifiuto cosiddette “a basso peso specifico” come, ad esempio, plastica, alluminio, indifferenziato.

Infatti, una interpretazione strumentalmente letterale della norma contrattuale avrebbe potuto portare al paradosso per cui, per il sollevamento di un contenitore di portata 30 litri contenente plastica (pesante quindi pochissimi chilogrammi), sarebbe stato necessario l’intervento di due addetti; mentre per il sollevamento di un contenitore di portata 30 litri contenente rifiuti “ad alto peso specifico” (umido e vetro), sarebbe stato sufficiente l’operatore “in singolo”.

Come si ricorderà, il tema era stato oggetto di discussione con le oo.ss. in occasione della sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo: non essendo stato possibile allora trovare un’intesa, le parti avevano fatto rinvio a una commissione tecnica che avrebbe dovuto definire un Protocollo appunto sulla movimentazione manuale dei carichi.

Coerentemente con tale impegno, con la stipulazione del testo collazionato del ccnl le Parti hanno voluto individuare una soluzione contrattuale, così riassumibile:

-      nella Declaratoria dell’Area Spazzamento/Raccolta e nella Declaratoria del terzo livello professionale dell’Area Conduzione, è stato precisato che l’operatore provvede “in singolo”:

-      “alla movimentazione manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori di varia capacità fino a un massimo di 30 litri, per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri”;

-      alla movimentazione manuale e/o meccanizzata di contenitori di volume anche superiore a 30 litri per la raccolta delle altre tipologie di frazione di rifiuto (quelle a “basso peso specifico”: plastica, alluminio, indifferenziato, carta), diverse da quelle di cui sopra, purchè il peso lordo non superi i 16 kg.

          -      Inoltre, con riguardo a entrambe le Declaratorie, sono state inserite alcune “Disposizioni attuative”, atte a regolamentare l’ipotesi in cui i limiti di volume e di peso sopra indicati non siano sufficienti, nel caso di modifiche dell’organizzazione del sistema di raccolta ovvero in presenza dell’avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto.

Per tali casi, il ccnl ha stabilito che l’azienda potrà avviare una contrattazione finalizzata a definire con la RSU, congiuntamente alle strutture territoriali delle oo.ss. stipulanti, le modalità di svolgimento dell’attività di raccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione temporale dell’impegno lavorativo nel corso dell’anno, la possibilità di rotazione nelle mansioni.

-      Infine, le Parti si sono date atto della necessità di tenere conto anche delle differenze di genere nell’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, con un opportuno richiamo alle norme (artt. 167 e 168) del d. lgs. n. 81/2008 (testo  unico in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro) che disciplinano appunto la “movimentazione manuale dei carichi”, ed al corrispondente allegato XXXIII allo stesso decreto legislativo.

***************

Sempre in occasione della sottoscrizione del testo collazionato, le Parti, in relazione a quanto stabilito all’articolo 60, lettera E) del ccnl, sul tema “Aspettativa retribuita per motivi sindacali”, si sono impegnate a definire, entro il 30 settembre p.v., la riduzione dell’onere annuo a carico della singola azienda, oggi stabilito, dal quinto comma dello stesso articolo 60, lettera E), in 33 mesi (il testo sottoscritto il 5 giugno riporta erroneamente un limite di diciotto mesi a far data dall’1.1.2018, che, tuttavia, non è stato concordato, ma rappresenta la proposta avanzata da FISE-Assoambiente alle OO.SS. nazionali).

Non mancheremo di aggiornare tempestivamente le aziende in merito alla stampa del ccnl ed alle relative modalità di diffusione.

Cordiali saluti.

» 14.06.2017

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