AssoAmbiente

Circolari

133/2017/PE

Nella GUUE n. 150 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento UE n. 997 dell’8 giugno 2017 “che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»”, elemento ancora in attesa di definizione a seguito del Regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il Regolamento 2017/997, diversamente da quanto riportato nella prima bozza, stabilisce un periodo transitorio più  ampio, disponendo l’entrata in vigore il prossimo 4 luglio e l’applicazione da parte degli Stati membri UE dal 5 luglio 2018: a partire da quest’ultima data la caratteristica di pericolo HP14 non potrà più far riferimento ai criteri ADR come previsto, da ultimo, all’art. 7, comma 9-ter del D.L. 78/2017 (convertito con legge 125/2015).

A differenza della prima bozza, inoltre, nel considerando n. 8 viene precisato che “laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova”.

Rispetto ai criteri ADR ad oggi in vigore a livello nazionale, il nuovo approccio europeo amplia la gamma di sostanze da ricercare (es. sostanze ozono lesive), infatti per quanto riguarda i criteri per la definizione della caratteristica HP14, il Regolamento 2017/997 stabilisce che sono classificato rifiuti pericolosi per eco-tossicità, quelli chesoddisfano una delle condizioni:

  • rifiuti che contengono sostanze ozono lesive (indicazione di pericolo H420) in concentrazione pari o superiore allo 0,1 %
    [c(H420) ? 0,1 %]
  • rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) con sommatorie delle concentrazioni pari o superiore al 25 %.
    [?c(H400) ? 25 %]
    A tali sostanze si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1%
  • rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico con effetti a lungo termine, tipo 1 - molto tossico (H410), 2 – tossico (H411) o 3 - nocivo (H412), con sommatoria delle concentrazioni  pari o superiore al 25 %:
    [100 × ?c(H410) + 10 × ?c(H411) + ?c(H412) ? 25 %]
    Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia (cut-off) dell'1 %
  • rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 (effetti nocivi a lungo termine) con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze è pari o superiore al 25 %:
    [?cH410 + ?cH411 + ?cH412 + ?cH413 ? 25 %]
    Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia (cut-off) dell'1%

I valori soglia (cut-off) rappresentano concentrazioni delle sostanze al di sotto delle quali si ritiene non vi siano effetti negativi, pertanto saranno escluse le sostanze che presentano concentrazioni al di sotto del relativo valore sopra richiamato.

In materia ricordiamo, infine, che l’Associazione è intervenuta più volte a livello europeo e nazionale non solo in relazione allo “Study to assess the impacts of different classification approaches for hazard property "HP 14" on selected waste streams” condotto dalle società di consulenza BIO Deloitte e Ineris, su incarico della stessa Commissione europea, ma anche con diverse segnalazioni dirette proprio alla Direzione Ambiente della Commissione e partecipando, nell’agosto 2016, alla consultazione pubblica relativa alla prima bozza del regolamento in parola (v. Assoambiente informa n. 4 e 5 del 2016 e n. 1/2017) evidenziando la necessità di un approccio oggettivo e analiticamente perseguibile, anche per quanto riguarda la ripetibilità della verifica stessa.

Nel rimandare al Regolamento (UE) 2017/997, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento in materia e restiamo a disposizione per ogni informazione.

» 16.06.2017
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