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Circolari

168/2017/PE

Nella G.U. n. 183 del 7 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestionedelle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

Le disposizioni introdotte sono volte non solo a recepire le richieste formali della Commissione europea ed evitare che l’Eu-Pilot 5554/13/ENVI, aperto sul tema, evolva in una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, ma anche a semplificare e fissare termini certi per concludere le procedure (anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici), velocizzando il riconoscimento delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e definendo in modo puntuale le condizioni di utilizzo delle stesse all’interno del sito oggetto di bonifica.

In attuazione a quanto disposto all’art. 8 del D.L. 133/2014 (come convertito dalla Legge n. 164/2017, v. circolari associative n. 134/2014 e n.156/2014), il decreto disciplina in particolare:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art. 184bis D.lgs 152/06), provenienti da cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 mc), di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA (> 6.000 mc), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  • la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Nel rimandare alla nota di sintesi, riportata in allegato I alla presente, sui principali passaggi del provvedimento, segnaliamo in particolare, che il Regolamento:

  • precisa la definizione di “terre e rocce da scavo” quale “suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:
  1. scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
  2. perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
  3. opere infrastrutturali (gallerie, strade);
  4. rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs 152/06 e smi, per la specifica destinazione d’uso”;

  • introduce la definizione di “normale pratica industrialeche include le “operazioni,anche condotte non singolarmente, alle quali possonoessere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzateal miglioramento delle loro caratteristiche merceologicheper renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamenteefficacegarantendone il rispetto dei requisiti ambientali e la conformità con i criteritecnici stabiliti dal progetto. L’allegato 3 del provvedimento elenca alcunedelle operazioni più comunemente effettuate, che rientranotra le operazioni di normale pratica industriale;
  • non si applica alle ipotesi disciplinate dall’art. 109 del D.lgs 152/2006 (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) e ai rifiuti da costruzione e demolizione;
  • semplifica la procedura di qualificazione come sottoprodottidi terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri di grande dimensione;
  • modifica la disciplina deI deposito intermedio;
  • predispone una nuova disciplina ad hoc concernente le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;
  • amplia l’operatività della procedura ex art. 34 del D.L. 133/2014 ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Per quanto riguarda il transitorio (art. 27), i piani e i progetti di utilizzo già approvati al 22 agosto 2017 resteranno soggetti alla vecchia disciplina, così come le eventuali modifiche agli stessi che dovessero ritenersi opportune in corso d’opera mentre i progetti sottoposti ad una procedura in base alla disciplina previgente al 22 agosto 2017 saranno regolati dalla prima. Si attribuisce comunque la possibilità al proponente di presentare il piano di utilizzo ex art. 9 del nuovo Regolamento o la dichiarazione di cui all’art. 21 dello stesso, entro il 18 febbraio 2018, al fine di applicare la normativa riformata, come anche, richiedere l’applicazione dell’art. 24 nell’ipotesi di procedure di VIA già avviate ma per le quali non è stato ancora emanato il provvedimento finale. Conservano validità le autorizzazioni all’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica ex art. 242 del D.lgs  152/2006 e smi.

Dal 22 agosto 2017 viene abrogato:

  • D.M. 10 agosto 2012, n. 161,
  • articolo 184 -bis , comma 2 -bis , del D.lgs 152/06 e smi;
  • articolo 41, comma 2 e articolo 41-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nel rimandare al testo del DPR 120/2017, in allegato II alla presente, per ulteriori approfondimenti, rinviamo a prossime comunicazioni per ogni eventuale approfondimento in materia e restiamo a disposizione per ogni informazione.

» 19.08.2017
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