AssoAmbiente

Circolari

Circ.n.188/2017/CI

Come è noto, giovedì 5 ottobre è scaduto il termine fissato dalle Parti stipulanti per la presentazione delle liste elettorali da parte delle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali, per il rinnovo della R.S.U. nelle imprese che applicano il ccnl Assoambiente: il termine era stato stabilito dalle Parti nell’ambito del calendario concordato e sottoscritto il 5/6/2017 (di cui ad ogni buon fine si allega nuovamente copia, cfr. anche circolare Assoambiente n. 129/2017 dell’8 giugno u.s.).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) del Regolamento elettorale, il diritto a presentare le liste elettorali è riconosciuto in via diretta e immediata – vale a dire senza accertamento di particolari requisiti – alle Associazioni nazionali stipulanti (FP CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL) e a quelle firmatarie (UGL Igiene ambientale).

Il diritto a partecipare alle elezioni con proprie liste è altresì riconosciuto alle Associazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti con riguardo alla specifica unità produttiva.

Entro la data del 5 ottobre scorso, sono pervenute ad Assoambiente le comunicazioni delle Segreterie nazionali delle Associazioni sindacali:

  • F.I.L.A.S. (Federazione Italiana Lavoratori Ambiente e Servizi),
  • USB (Unione Sindacale di Base),
  • COBAS (Confederazione dei comitati di base),
  • ASSOTRASPORTI (Associazione nazionale sindacati dei trasporti e dei servizi),
  • F.L.I.A. (Federazione lavoratori igiene ambientale e servizi),
  • CIL (Confederazione italiana del lavoro - Servizi ambientali e affini),
  • S.I.L.C.A. (Sindacato italiano lavoratori confederale autonomo),
  • Fesica – CONFSAL,

che non sono firmatarie del vigente ccnl, con cui hanno formalizzato la loro accettazione degli Accordi interconfederali, del ccnl 6.12.2016, del Regolamento elettorale, dell’Accordo sull’esercizio del diritto di sciopero in vigore, dei regolamenti aziendali di funzionamento delle RSU, con ciò attestando il possesso dei previsti requisiti preliminari.

Fermo resta che, nella singola unità produttiva, tali OO.SS., al fine di poter presentare le loro liste elettorali,  dovranno aver dimostrato il possesso di un ultimo, decisivo requisito: vale a dire aver raccolto le firme di un numero di dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto.

A quest’ultimo riguardo, si sottolinea che – a norma dell’art. 7, comma 1, del Regolamento elettorale - i lavoratori aventi diritto al voto sono quelli, non in prova, in forza presso l’unità produttiva:

  • con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti;
  • con contratto a tempo determinato, in forza alla data della votazione.

***

Con l’occasione, si dà riscontro ad alcune richieste di chiarimento su alcuni aspetti relativi, in particolare, ad adempimenti aziendali previsti dal Regolamento elettorale.

In particolare:

-        Art.1, comma 3, del Regolamento.

Si ribadisce che le liste elettorali devono essere depositate in azienda, unitamente alla designazione del rappresentante nell’ambito della commissione elettorale; successivamente, sarà l’azienda a convocare i rappresentanti della commissione elettorale cui consegnerà le liste elettorali (art. 1, comma 4) e l’elenco dei dipendenti aventi i requisiti per l’esercizio del diritto di voto.

A tale proposito, si evidenzia che l’art. 5 del Regolamento, recante “Composizione e compiti” della commissione elettorale, contiene una imprecisione al comma 4, terzo punto: tra i compiti della Commissione è indicato quello di “ricevere la presentazione delle liste…”.

Come si ricorderà, l’art. 1, commi 3 e 4, del Regolamento elettorale stabilisce che “in ogni unità produttiva le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti o firmatarie che partecipano alle elezioni, … (depositano) in busta chiusa le liste elettorali presso l’azienda” e, successivamente, “la Direzione aziendale … trasmette (alla costituenda commissione elettorale) le buste contenenti le liste elettorali in ordine di presentazione” (nonché l’elenco degli aventi diritto al voto).

Ne consegue che, più correttamente, la predetta locuzione deve intendersi come “ricevere dall’azienda le liste presentate”.

-        Art. 3, comma 2, lettera d).

In presenza di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) o di consorzi di imprese, il Regolamento prevede che ciascuna impresa, parte dell’A.T.I., costituisce collegio elettorale a sé stante: resta inteso che la R.S.U., il R.L.S.S.A. e la commissione elettorale sono unici per tutta l’A.T.I. perché le singole imprese – come chiarisce il comma 1 - sono considerate “articolazioni organizzative dell’unità produttiva”, unità produttiva che è appunto l’appalto gestito in A.T.I.

*********************

Le aziende associate sono invitate a rivolgersi all’Associazione per qualsiasi dubbio applicativo o, più in generale, in merito a eventuali disposizioni del Regolamento elettorale su cui dovessero emergere problemi o difformi interpretazioni, nello svolgimento di quel ruolo di “cerniera”, con e tra, le organizzazioni sindacali, nonché di arbitro imparziale.

E’ anche interesse delle aziende, evidentemente, garantire un ordinato e regolare svolgimento delle elezioni del 25/26 ottobre, affinché non vi siano pendenze dovute a contenziosi e vi sia quindi una chiara ed immediata identificazione dei soggetti che, per il prossimo triennio, saranno gli interlocutori sindacali aziendali di riferimento.

In tale premessa, la presente circolare viene trasmessa alle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti e dell’unica O.S. firmataria per adesione, anche in considerazione dell’impegno che le stesse stanno assicurando, per il miglior esito delle elezioni, presso le imprese che applicano il ccnl Assoambiente, anche con riguardo a quelle non associate ad Assoambiente.

» 13.10.2017
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