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190/2017/NA

Informiamo che la Corte di Cassazione, con Sentenza 13 settembre 2017, n. 41607, ha stabilito che sono sottoprodotti quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi ai sensi degli art. 183 e 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso concreto, la Suprema Corte ha confermato la Sentenza di condanna al reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, D.Lgs. 152/2006, a carico di un imprenditore edile, che stoccava - senza la necessaria autorizzazione - materiale edile da demolizione (cumuli di rifiuti costituiti da macerie edili, guaine bituminose, spezzoni di legno, rifiuti plastici), per una futura incerta nuova costruzione, considerando non appellabile la qualifica di sottoprodotti dei suoi materiali. Il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo evidenzia di per sé la mancanza dell’iniziale certezza del loro riutilizzo prima ancora della loro produzione.

“E' questa certezza oggettiva del riutilizzo”, ha precisato la Corte, “che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza e che concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti. La mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del produttore/detentore del rifiuto di disfarsene e l'eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come sottoprodotto”.

Per ogni approfondimento si rende disponibile in allegato il testo della Sentenza.

» 13.10.2017
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