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205/2017/CI/MI

Con l’allegata delibera n. 17/289, la Commissione di garanzia ha valutato la legittimità della richiesta rivolta alla Prefettura da una Organizzazione sindacale territoriale di essere convocata in sede amministrativa per espletare la procedura di raffreddamento e conciliazione; valutazione che prescindeva dal fatto se fosse stata esperita o meno una prima fase di raffreddamento in sede aziendale.

Al riguardo, la Commissione di Garanzia aveva peraltro già avuto modo di accertare - anche su segnalazione di diverse Prefetture - che diverse Organizzazioni Sindacali territoriali usano richiedere direttamente alle aziende l’attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione, sostituendosi quindi, in questo, alla rappresentanza sindacale aziendale a ciò abilitata (R.S.U. o R.S.A.).

Nel riepilogare le diverse fasi di svolgimento della procedura di raffreddamento e i relativi soggetti sindacali coinvolti - R.S.U. (livello aziendale), Organizzazioni Sindacali territoriali (livello territoriale), Organizzazioni Sindacali nazionali (livello nazionale) –, come stabilito dall’Accordo nazionale 1.3.2001, la Commissione ha chiarito che, in generale, le procedure valutate idonee dalla stessa nei diversi comparti dei servizi pubblici essenziali sono “vincolanti per entrambe le parti” stipulanti e pertanto “non può essere consentito a nessuna di esse di sottrarsi unilateralmente all’applicazione di regole procedurali valutate idonee dalla Commissione”.

Ad ulteriore conferma del principio, consolidato in giurisprudenza e negli orientamenti interpretativi della Commissione di Garanzia, in base al quale qualunque soggetto che voglia avviare iniziative di sciopero deve comunque attenersi alle regole ed alle procedure disciplinate con l’Accordo dell’1.3.2001.

Conseguentemente, secondo la Commissione, laddove risulta costituita la R.S.U., spetta ad essa la titolarità dell’attivazione della procedura di raffreddamento, come previsto dall’Accordo nazionale.

Nondimeno, la Commissione ha osservato che questo, in quanto determina l’impossibilità per i diversi livelli territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di instaurare vertenze di livello aziendale, finisce per contrastare con il “generale principio di garanzia della libertà sindacale e dell’esercizio del diritto di sciopero”.

Di qui la pronuncia della Commissione secondo la quale “il vincolo di azione attribuito alla R.S.U. (dall’Accordo nazionale) non opera sul piano legale … ma solo sul piano negoziale”.

Pertanto, nell’obiettivo dichiarato di “evitare una eccessiva compressione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito”, la Commissione ha concluso che, qualora “un soggetto o un livello sindacale” non sia titolato ad attivare la procedura di conciliazione negoziale, “lo stesso possa legittimamente ricorrere alla procedura amministrativa di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 (svolgimento del tentativo di conciliazione presso la Prefettura se lo sciopero ha rilievo locale o presso il Ministero del Lavoro se ha rilevanza nazionale), al fine di  poter poi legittimamente proclamare lo sciopero.

Cordialmente.

» 13.11.2017
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