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Circolari

210/2017/NA

La Corte di Cassazione con sentenza 9 novembre 2017, n. 46355, ha confermato la condanna per deposito incontrollato di rifiuti, a carico di un soggetto che aveva depositato in maniera incontrollata diversi cumuli di roccia da scavo e di materiale edile senza alcuna autorizzazione al deposito.

La sentenza conferma la possibilità di una duplice connotazione del reato di deposito incontrollato che ha natura “permanente” se l’attività è prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate, “istantanea” se l’attività si connota per una volontà esclusivamente dismissiva e non presuppone una successiva attività di gestione volta al recupero o allo smaltimento.

Nel caso di specie “la quantità di rifiuti, l’eterogeneità degli stessi ed il luogo, depongono” sostiene la Corte “per la non episodicità della condotta”, pertanto, trattandosi di reato permanente, la sentenza ne ha escluso la prescrizione.

Il ricorrente era infatti autorizzato ad un miglioramento fondiario da realizzarsi con materiale da ripristino consistente in sabbia e terra vegetale mentre nell'area risultava, invece, depositato, in modo sparso, materiale proveniente da attività edilizia e rocce da scavo che, in considerazione della natura disomogenea dei vari cumuli di rifiuti, il giudice di merito aveva escluso potesse essere oggetto di attività di recupero di rifiuti prodotti in loco.

Nel rinviare al testo della sentenza, in allegato alla presente, per ogni approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 23.11.2017
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