AssoAmbiente

Circolari

215/2017/CI/MI

Facendo seguito alle precedenti circolari in materia nn. 160, 186 e 197 del 2017, informiamo che il 22 novembre u.s. è stato sottoscritto l’allegato accordo, relativo alla costituzione del fondo di solidarietà bilaterale valido per l’intero settore dell’igiene ambientale.

Le Parti, tutte, hanno quindi condiviso l’impostazione sostenuta dal Ministero del Lavoro fin dal primo incontro tenutosi il 31 luglio 2017 – e ribadita con nota ufficiale il 10 ottobre seguente - , secondo la quale, a conferma di un consolidato orientamento formatosi nel tempo in sede ministeriale in ordine alla natura identitaria dei Fondi di settore - anche il Fondo di settore dei servizi ambientali dovesse necessariamente comprendere tutte le imprese che operano in tale settore merceologico, anche indipendentemente dal CCNL applicato; impostazione cui Assoambiente ha aderito da subito.

Ad ulteriore riprova di ciò, l’accordo è stato siglato da Utilitalia nonché dalle Associazioni datoriali Cisambiente e Legacoopservizi, che sottoscrivono il CCNL Utilitalia.

A cura di Assoambiente e Utilitalia, l’accordo è stato trasmesso al Ministero del Lavoro affinchè possa avviare l’iter per la costituzione del Fondo.

Una volta validato l’accordo dal Ministero, il completamento della procedura per l’entrata in vigore dell’operatività del Fondo richiederà i seguenti atti:

-           relazione tecnica dell’INPS in merito alla sostenibilità del Fondo alla luce delle prestazioni che si intendono erogare e della contribuzione prevista, sia legale che contrattuale;

-           emanazione di un Decreto a firma congiunta Ministero Economia / Ministero Lavoro e relativa registrazione del Decreto presso la Corte dei Conti;

-           nomina da parte dell’INPS Del comitato Amministratore del Fondo.

 

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In premessa, è utile una breve sintesi relativa alla disciplina legale dei Fondi di solidarietà ed alla loro natura.

Con la Legge “Fornero” n. 92/2012, all’articolo 3, commi 4 e seguenti, il sistema degli ammortizzatori sociali – che fino a quel momento non trovava applicazione per le imprese addette ai servizi ambientali, appartenenti al ramo previdenziale “terziario” - venne innovato con l’introduzione di un sistema di ammortizzatori sociali “universale”, inteso cioè  ad  “assicurare  adeguate  forme  di  sostegno  per  i lavoratori  dei  diversi  comparti”, anche  quelli, cioè, tradizionalmente esclusi da queste tutele poiché dipendenti da aziende inquadrate a livello previdenziale nel settore terziario e non industria.

Al fine di fronteggiare la grave crisi economica ed occupazionale iniziata a fine 2008, venne fatto ampio uso dell’istituto della “cassa integrazione in deroga” finanziato in larga parte dalla fiscalità generale e non dalle imprese, come di norma previsto.

In tale quadro, la Legge “Fornero”, proponendosi tra gli obiettivi principali di una riforma assai vasta del mondo del lavoro, anche la copertura con strumenti di sostegno al reddito degli ambiti produttivi “non coperti”, sancì l’obbligo di costituire fondi di solidarietà bilaterale (art. 3, comma 10 della legge n. 92/2012) o, in alternativa, di confluire in un “Fondo di solidarietà residuale” (art. 3, comma 19).

Al finanziamento di tale Fondo hanno dunque concorso, a partire dal 1° gennaio 2014, anche le imprese addette ai servizi ambientali attraverso un’aliquota inizialmente pari allo 0,50% del monte retributivo (poi aumentata con modifiche legislative fino all’attuale 0,65%) a carico di datori di lavoro e lavoratori in misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

Come è noto, con gli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148/2015, attuativo della Riforma denominata “jobs act”, sono state abrogate e riformulate le disposizioni in materia di fondi di solidarietà: l’originario “Fondo di solidarietà residuale” è stato ridefinito come “Fondo di integrazione salariale” (FIS), disciplinato dall’art. 29 del citato d.lgs.

Attualmente, le aziende di igiene ambientale che occupano più di cinque dipendenti versano dunque il contributo di cui sopra al “Fondo di integrazione salariale”, disciplinato dall’articolo 29 del d. lgs. n. 148/2015.

Pertanto, le aziende continueranno a versare i contributi di cui sopra al “F.I.S.” finchè non sarà entrato operativamente in vigore il Fondo di settore: questo erogherà prestazioni individuate, nell’ambito di quanto consentito dalla legge, sulla base delle specifiche esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto.

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Esponiamo di seguito i principali contenuti dell’Accordo 22/11/2017.

 

Articoli 1 – 2: Costituzione del Fondo, finalità e beneficiari:

Al Fondo aderiranno sia le imprese che applicano il CCNL Assoambiente che le imprese che applicano il CCNL Utilitalia: le rispettive intese raggiunte in materia (contestualmente al rinnovo del 6/12/2016 per il CCNL Assoambiente, con separato accordo del 25/07/2017 per il CCNL Utilitalia) si intendono superate e sostituite dall’intesa per il Fondo unico.

Sulla base delle norme generali in materia di ammortizzatori sociali, aderiranno al Fondo di settore anche tutte le imprese che, pur non applicando alcuno dei due CCNL, operino nel settore dei servizi ambientali, sulla base delle disposizioni INPS.

In coerenza con la legge, nell’accordo è stabilito che le imprese interessate sono quelle che occupano più di cinque dipendenti, computati sulla base delle disposizioni INPS, con esplicito riferimento alla circolare n. 176 del 9 settembre 2016.

Nel rinviare alla circolare INPS per una disamina più ampia, anticipiamo che la soglia dimensionale, ai fini del raggiungimento del requisito minimo di dipendenti, deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente: rientrano nel computo gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori con contratto a tempo determinato. I lavoratori a tempo parziale e gli intermittenti sono, come di consueto, conteggiati in proporzione all’orario svolto.

Quanto ai beneficiari delle prestazioni del Fondo, vi rientrano i lavoratori di cui sopra, con l’eccezione dei dirigenti.

Articoli 3 - 5: l’amministrazione del fondo ed il Comitato Amministratore.

Le Parti hanno individuato in dieci, equamente divisi tra rappresentanti dei datori di lavoro  e dei lavoratori, il numero dei componenti il Comitato, con possibilità di ulteriore ampliamento in una fase successiva nell’obiettivo di “garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo” in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, secondo comma, del d. lgs. n. 148/2015.

Quanto a requisiti dei componenti e ai compiti del Comitato amministratore, l’accordo recepisce sostanzialmente le previsioni di cui agli articoli 36-38 del d. lgs. n. 148.

 

Articolo 6 – Prestazioni.

Tra le prestazioni individuate, sono state elencate quelle imprescindibilmente previste per legge, come gli assegni ordinari a favore dei lavoratori  interessati  da  riduzioni  dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, dovute a causali che tradizionalmente danno luogo alla cassa integrazione guadagni ordinaria (eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, intemperie stagionali, situazioni temporanee di mercato) o straordinaria (riorganizzazione aziendale, crisi, contratti di solidarietà).

Oltre a ciò, le Parti hanno individuato prestazioni ritenute maggiormente confacenti alle caratteristiche del settore, con particolare riguardo alla situazione dei lavoratori “inidonei” e quindi alla possibilità di poter incentivarne l’esodo, sia attraverso una integrazione dell’importo dell’indennità di disoccupazione “NASPI” (vedi art. 6, ottavo comma, lettera “a” dell’accordo), sia attraverso un prolungamento della stessa (vedi art. 6, ottavo comma, lettera “b”), ovvero anche attraverso l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito nei casi in cui il lavoratore raggiunga i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi.

Infine, è prevista come prestazione la possibilità di stipulare convenzioni, anche con i fondi interprofessionali, finalizzate a riconvertire o riqualificare, con apposito percorso formativo, il personale, in esubero o meno.

 

Art. 7 – Contribuzione correlata

Tale articolo richiama l’articolo 34 del d. lgs. n. 148/2015, e recepisce l’obbligo legale dei Fondi di corrispondere le relative prestazioni contributive alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato; nell’accordo è stato aggiunto l’obbligo della contribuzione correlata a carico del Fondo anche al caso in cui il periodo di integrazione della NASPI consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico.

 

Articolo 8 – Procedure e accesso alle prestazioni

La norma recepisce aspetti procedurali e tempistiche di accesso alle prestazioni, previsti dal decreto legislativo n. 148/2015.

 

Articolo 9 – Finanziamento

L’accordo stabilisce, in ossequio alla norma di legge, che la contribuzione ordinaria (0,65% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, di cui due terzi a carico del datore di lavoro, che diventa 0,45% per le imprese tra i 6 e i 15 dipendenti) è finalizzata a finanziarie le prestazioni ordinarie nonché l’integrazione della NASPI.

In aggiunta, le Parti hanno definito il contributo addizionale a carico delle aziende in caso di ricorso agli assegni ordinari, pari all’1,50% delle retribuzioni perse, mentre in caso di ricorso all’integrazione della NASPI le Parti hanno ritenuto necessario assumere una decisione alla luce degli approfondimenti statistici da effettuare.

Analogo rinvio è stato concordato dalle Parti in ordine all’individuazione di limiti concernenti le prestazioni cui ciascuna azienda potrà accedere in favore dei propri dipendenti.

Inoltre, le Parti hanno confermato quanto stabilito nei rispettivi CCNL in merito al contributo contrattuale pari a € 10,00 mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, decorrente da luglio 2018 per le imprese che applicano il CCNL Utilitalia e da gennaio 2019 per le imprese che applicano il CCNL Assoambiente; o, in entrambi i casi, dalla successiva data in cui il Fondo dovesse risultare operativo, con onere a carico delle Parti stipulanti ciascun CCNL di adottare le opportune soluzioni per mantenere intatti gli equilibri raggiunti negli accordi di rinnovo.

 

Artt. 10 e 11 - Equilibrio finanziario del Fondo e disposizioni finali

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 riportano quanto previsto dall’articolo 35 del d. lgs. n. 148/2015; particolare attenzione sarà posta, nella fase di implementazione del fondo, alla redazione del bilancio di previsione che, a norma di legge, dovrà riguardare un arco di tempo pari a otto anni.

Cordialmente.

» 27.11.2017
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