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Circolari

228/2017/TO

Pubblicata nella G.U. n.291 del 14 dicembre 2017 la Legge 30 novembre 2017, n. 179 su “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La legge riguarda il c.d. whistleblowing, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. La proposta integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato. Il profilo su cui la legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Oltre alle novità introdotte per i dipendenti pubblici, di particolare interesse è l’art. 2 della legge che estende al settore privato, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 (Responsabilità amministrativa degli enti), la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Si ricorda che la disciplina del D.Lgs. 231/2001 concerne la responsabilità amministrativa da reato degli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché degli enti pubblici economici. In base a questa normativa, essi sono responsabili (sotto il profilo amministrativo) per i reati commessi da determinati soggetti (prevalentemente, con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione) nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il citato art. 6 del D.Lgs. 231 del 2001 prevede (comma 1) che tale responsabilità è esclusa qualora ricorrano alcune condizioni, tra cui l'adozione e l'attuazione da parte dell'ente di un modello di organizzazione e gestione avente determinati requisiti.

L'art. 2 consta di un'unica disposizione di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati. In particolare, sono aggiunti all'articolo 6 tre nuovi commi: 2-bis, 2-ter e 2-quater. Il comma 2-bis, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell'ente prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente (e a coloro che da questi siano sottoposti a direzione o vigilanza), segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte dell'interessato, anche da parte dell'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (non è, quindi, previsto un obbligo di denuncia); non è invece prevista la denuncia relativa a misure di ritorsione.

Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro - in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di lavoro (siano esse demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa), successive alla segnalazione - dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

La legge ha avuto un iter travagliato, considerate anche la diverse posizioni dei rappresentati delle istituzioni e della politica: c’è chi accoglie il provvedimento come un importante passo verso nuove forme di lotta alla illegalità, c’è chi invece guarda al testo con scetticismo, soprattutto per il settore privato. In tal senso è opinione comune l’opportunità di analizzare nel medio periodo l’operatività della legge stessa, cercando di migliorarla nei suoi possibili aspetti critici.

Nel rimandare alla testo del provvedimento in parola - allegato alla presente - per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 19.12.2017
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