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229/2017/PE

Pubblicato nella G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017 il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 su “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”, in vigore dal 19 dicembre 2017.

Per “medio impianto di combustione” deve intendersi, come da nuova definizione introdotta all’art. 168 del D.Lgs 152/06 e smi, l’impianto “di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta”. Lo stesso può essere “esistente” se messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 oppure “nuovo”.

Per quanto di possibile interesse segnaliamo che il provvedimento introduce anche un nuovo art. 273-bis al D.lgs 152/06 e smi recante “Medi impianti di combustione” in cui vengono richiamati gli aspetti specifici per l’istruttoria autorizzativa, nel corso della quale verranno individuati, a partire dal 1 gennaio 2025 (in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1 gennaio 2030), i valori limite per gli medi impianti di combustione esistenti. Fino a tali dovranno essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni.

Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente decreto il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date sopra richiamate. L'adeguamento può essere previsto anche nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni, anche limitata ai medi impianti di combustione esistenti.

Tra gli impianti che non costituiscono medi impianti di combustione:

  • impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
  • impianti di postcombustione;
  • qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
  • impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
  • dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
  • caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
  • impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
  • impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta.

Nel rimandare alla testo del provvedimento in parola - allegato alla presente - per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 19.12.2017
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