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234/2017/PE

Sulla GU n. 300 del 27 dicembre 2017 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) recante “Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore” con il quale si informa che con decreto del MiSE del 21 dicembre 2017 sono state adottate «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore».

Il provvedimento, consente di ridurre, dal 1 gennaio 2018, il differenziale di prezzo dell’energia elettrica pagato dalle imprese più esposte alla concorrenza estera, introducendo anche in Italia le nuove misure rese possibili dall’Europa: si potrà così ottenere un progressivo allineamento dei costi per la fornitura di energia elettrica delle imprese italiane ai livelli degli altri competitors europei. La misura varata è una prima attuazione della Strategia energetica nazionale recentemente approvata e, dunque, si inserisce in un’azione più ampia che dovrà essere articolata su più fronti: dal rafforzamento delle misure per contenere i fenomeni di povertà energetica, al potenziamento degli strumenti a favore dell’efficienza energetica e dell’evoluzione tecnologica, agli investimenti sulle infrastrutture e sulla rete elettrica.

Nello specifico, il provvedimento in attuazione dell’art. 19 della Legge europea 2017, ha la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia. A tal fine stabilisce:

  1. i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ivi incluse le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 della Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”(Linee guida CE);
  2. le modalità e i tempi di attuazione del piano di adeguamento redatto dall’Italia e approvato dalla Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017;
  3. le caratteristiche soggettive delle imprese che possono accedere alle agevolazioni;
  4. le modalità con cui l’Autorità per l’energia provvede all’attuazione della misura.

A riguardo evidenziamo che le Linee Guida CE stabiliscono, fra l’altro, che:

  • possono essere riconosciuti sconti a favore delle imprese energivore sugli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, coperti dalla componente A3 della tariffa degli oneri di sistema elettrico;
  • la contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un’impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l’indice di intensità elettrica dell’impresa calcolato rispetto al VAL è pari o superiore al 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del VAL;
  • possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ricomprese negli elenchi energivori per gli anni 2013 e 2014 anche se non rispettano i requisiti di cui alle Linee guida CE purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili pari almeno al 20% della spesa sostenuta da un’impresa simile non agevolata;
  • il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l’accesso all’agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh;
  • la nuova struttura tariffaria per gli utenti diversi dai domestici proposta dall’Italia, composta da una componente “flat” sui consumi e da una componente trinomia riflessiva degli oneri di rete, ha caratteristiche non discriminatorie e perciò è compatibile con il Trattato CE non configurando forme indirette di aiuti di Stato;

Pertanto il provvedimento integra le definizioni delle Linee Guida Ce anche con la seguente voce:

tariffa A3*” intesa quale “la parte della tariffa A3 degli oneri generali, di cui al paragrafo (37) della Decisione CE, che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale parte di tariffa è costituita dalla componente denominata “Asos”di cui al punto 1, lettera i) della delibera 481/2017/R/eel, al lordo degli sconti di cui all’art. 23 del decreto legge n. 91/14 per le tipologie di utenza che ne hanno diritto e al netto della componente Asos relativa alla copertura delle agevolazioni definite dal presente provvedimento

l nuovo sistema prevede la possibilità di ridurre il prelievo dalle bollette elettriche degli oneri connessi al sostegno delle rinnovabili e, più in dettaglio:

  • l’applicazione della cd "clausola VAL" alle imprese che hanno un costo dell’energia pari almeno al 20% dello stesso VAL (valore aggiunto lordo), che, dunque, potranno ridurre il proprio contributo alle rinnovabili fino a un valore minimo dello 0,5% del VAL, rendendo il costo sostenuto per il finanziamento a tale voce della bolletta elettrica esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (la spesa sostenuta sarà quindi indipendente dal costo per le rinnovabili). Si evidenzia che la previsione di più classi di intensità elettrica su VAL, ciascuna con una diverso livello di contribuzione, consente di assicurare maggiore equilibrio e gradualità nel riconoscimento del vantaggio alle imprese beneficiarie della misura;
  • per le altre imprese, il mantenimento di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica e il fatturato, con percentuali riviste per tener conto degli obiettivi di sostegno alla crescita. Inoltre, la proposta consente di migliorare il sostegno ad alcuni settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale, pur con bassa intensità elettrica su fatturato ( es. ceramica).

Saranno utilizzati parametri di consumo “efficiente”, sviluppati dall’ENEA entro luglio 2018.

Nel rimandare per gli specifici dettagli tecnici e requisiti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, al testo integrale del decreto, disponibile sul sito del MiSE (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf), rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento e informazione.

» 30.12.2017

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