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Circolari

009/2018/MI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre u.s. è stata pubblicata la “Legge di Stabilità 2018” (n. 205 del 27/12/2017), recante, ai commi 910-914 dell’articolo 1, una nuova disciplina legislativa relativa alle modalità di pagamento di stipendi, retribuzioni e compensi connessi a una prestazione lavorativa.

In sostanza la legge introduce, a partire dal 1° luglio 2018, il principio della “piena tracciabilità” e quindi del divieto assoluto, pena le sanzioni di cui al comma 913, di corrispondere la retribuzione, ivi compresi gli anticipi, in contanti ovvero con mezzi diversi da quelli elencati nel comma 910:

  • bonifico sul conto identificato dal  codice  IBAN  indicato  dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo  sportello  bancario  o  postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di  tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo  comprovato impedimento, a un suo delegato.

In caso di violazione dell’obbligo di legge è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro, che deve ragionevolmente intendersi per ogni violazione commessa e per ogni lavoratore cui si riferisce.

Nel comma 912 inoltre il Legislatore, oltre a precisare che l’ambito di applicazione della norma comprende tutti i rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché qualsiasi rapporto instaurato con i soci di cooperativa, precisa anche che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

Tale concetto non è comunque nuovo nell’elaborazione giurisprudenziale poiché già in passato diverse sentenze avevano sancito che la sottoscrizione del lavoratore “per ricevuta” non costituiva prova di per sé dell’effettivo pagamento della somma indicata in busta paga, pur concorrendo, insieme ad altri elementi, a fornire una “presunzione” dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione retributiva.

Infine, il comma 914 demanda al Governo la stipula, con le associazioni sindacali e imprenditoriali  maggiormente  rappresentative, l'Associazione bancaria italiana e Poste italiane Spa, di una convenzione con la quale, entro il mese di marzo 2018, saranno individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere  la  conoscenza  e  la corretta attuazione delle nuove disposizioni in materia di pagamento delle retribuzioni.

Si allega stralcio della legge n. 205/2017 relativo alle norme di interesse.

Cordiali saluti.

 

 

» 09.01.2018
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