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019/2018/TO

Segnaliamo la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato (n. 276 del 17 gennaio 2018), in tema di appalti di servizi e vincoli nell’applicazione dei CCNL.

Astraendo dal caso di specie (relativo a servizi di facchinaggio), la sentenza offre importanti chiarimenti sui limiti alla libertà dell’imprenditore - che intende partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica - nell’applicazione al personale dipendente di un CCNL non appropriato e non pertinente alle prestazioni oggetto dell’appalto di servizi in via di affidamento. In tal senso, i principi di diritto che si rintracciano nella sentenza sono pienamente validi anche per i servizi di igiene urbana.

In breve, nella sentenza il Consiglio di Stato ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui l'applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, così che la legge di gara non può imporre ai concorrenti l'applicazione di un CCNL determinato, chiarendo, tuttavia, che esiste il vincolo a rispettare una “coerenza” tra contratto nazionale applicato e l'oggetto del servizio posto in gara.

Sulla base di questo principio, dice il Consiglio di Stato, è incoerente e illegittima la scelta di un imprenditore di applicare un CCNL con un ambito di applicazione molto vasto, comprendente molte e differenziate prestazioni - ognuna ampiamente comprensiva di mansioni varie ma ausiliari e di completamento - rispetto a quelle circoscritte e indicate nella gara.

Se un CCNL, quindi, fa riferimento ad una determinata attività con carattere di ausiliarietà e di completamentarietà rispetto alla vastità del suo ambito di applicazione, è ben probabile che l’applicazione di tale CCNL sarà inadatta per la gara d’appalto relativa a quella attività; peraltro, si legge espressamente nella sentenza, “ciò non consente di fare richiamo ai principi sulla libertà negoziale delle parti ed all'autonomia dell'imprenditore per giustificare l'applicazione di una disciplina che non ha alcuna pertinenza con il rapporto da regolare e determina necessariamente anche squilibri nell'offerta economica”.

La linea tracciata dalla sentenza si inserisce, e ne rafforza la lettura, nel quadro normativo del nuovo codice dei contratti pubblici, rimarcando l’importanza della applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica del CCNL “(…) il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione (…)” (art. 30, 4° comma, D.Lgs. 50/2016).

Nel rimandare alla sentenza in oggetto - allegata alla presente - per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 24.01.2018
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