AssoAmbiente

Circolari

032/2018/NA

Sulla G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”.

In proposito ricordiamo che la disciplina del trasporto dei rifiuti effettuato da soggetti abilitati al commercio ambulante era stata oggetto di un’importante modifica con l’entrata in vigore, il 2 febbraio 2016, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. Collegato Ambientale, il cui articolo 30 aveva introdotto l’obbligo per i produttori/detentori di rifiuti metallici di consegnarli esclusivamente a imprese autorizzate, prevedendo inoltre che “alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5”, che dispone appunto l’esonero dall’applicazione di una serie di obblighi concernenti dichiarazione MUD, registri di carico e scarico, formulario per il trasporto e Albo gestori (cfr. circolare associativa n. 204 del 24 dicembre 2014).

Successivamente, la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), al comma 123 dell’art. 1 aveva previsto che entro 90 giorni dalla sua emanazione fossero definite modalità semplificate per l’esercizio delle attività sopra indicate (cfr. circolare associativa n.166 del 17 agosto 2017).

La nuova norma, che è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U. (8 febbraio 2018), si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali. L’iscrizione all’Albo di tali soggetti può avvenire:

  1. in via ordinaria, ovvero ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006;
  2. in via semplificata, ovvero secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della cit. Legge 4 agosto 2017, n. 124, da emanarsi entro 30 giorni dal decreto in esame.

Venendo agli adempimenti in forma semplificata stabiliti dal nuovo decreto, in caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, si introduce:

  1. un nuovo modello di formulario di identificazione rifiuti (contenuto nell’Allegato A del Decreto), sul quale andranno annotati, in ordine cronologico, i dati relativi ai diversi prelievi: nominativo, codice fiscale, indirizzo del produttore o detentore, data e firma, ma anche informazioni su caratteristiche e quantità del rifiuto trasportato. Il formulario dovrà essere emesso in quattro copie, una delle quali rimarrà presso l’ultimo produttore o detentore, mentre le altre tre saranno trattenute dal trasportatore. Di queste una verrà trattenuta dal trasportatore, le altre due consegnate al destinatario finale che ne terrà una per sé e restituirà la quarta copia all’ultimo produttore, trasmettendo copia del formulario agli altri produttori o detentori (anche via PEC). L’attività di raccolta dovrà in ogni caso concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio;
  2. modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico, che potrà essere sostituito dalla conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti;
  3. una disciplina particolare per la raccolta e il trasporto occasionali, ad opera di associazioni di volontariato ed enti religiosi, intendendo come occasionale l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive e che non superi le cento tonnellate complessive. In tale ipotesi coloro che effettuano le raccolte dovranno operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, che individuerà apposite modalità per la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.

Evidenziamo infine che, a seguito dell’analisi del testo del Decreto, è emersa la necessità di alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione dello stesso e che a tal fine l’Associazione si attiverà presso gli Uffici competenti. Pertanto, vi invitiamo a segnalarci eventuali problematiche applicative con urgenza, considerato che il decreto è già entrato in vigore.

Nel riservarci di tenervi informati sugli ulteriori sviluppi, rimandiamo, per maggiori approfondimenti, al testo completo del Decreto in allegato alla presente.

» 12.02.2018
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