AssoAmbiente

Circolari

037/2018/CS

I Rappresentanti Permanenti degli Stati membri (COREPER) saranno chiamati il prossimo 23 febbraio 2018 a valutare il testo dell’accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, nel corso del trilogo dello scorso 17 e 18 dicembre 2017, sulle quattro proposte normative sui rifiuti contenute nel pacchetto Economia circolare presentato dalla Commissione (v. circolare associativa n. 231/2017).

Una volta ratificato dal COREPER, esso dovrà essere adottato dal Parlamento prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea. Dalla sua entrata in vigore gli Stati membri avranno quindi due anni di tempo per implementarne le disposizioni nelle legislazioni nazionali.

Di seguito si riporta una sintesi degli aspetti di maggiore interesse del settore contenuti nella revisione delle direttive:

  • Definizione di rifiuto urbano
    • Criterio quantitativo non presente;
    • La definizione non pregiudica l’allocazione delle responsabilità per la gestione del rifiuto tra pubblico e privato.
  • Definzione di “final recycling process”
    • Non presente; la parola “final” (recycling) è stata espunta da tutto il testo.
  • Lista di incentive economici per promuovere la gerarchia delle forme di gestione dei rifiuti, inserita in un nuovo allegato.
  • Criteri End of waste (EoW)
    • La Commissione stabilirà criteri per l’uniforme applicazione dei criteri EoW;
    • In assenza di criteri europei, gli Stati membri potranno definire criteri nazionali;
    • In assenza di criteri nazionali, gli Stati membri potranno decidere caso per caso (=autorizzazioni).
  • Extended producer responsibility (EPR)
    • Concordati dei requisiti minimi;
    • Gli schemi EPR devono avere i necessari mezzi finanziari e/o organizzativi;
    • Le tariffe (=contributi) dovranno essere modulate, se possibile, tenendo conto della durevolezza, riparabilità, riusabilità e riciclabilità dei prodotti, nonchè della presenza di sostanze pericolose
  • Prevenzione
    • L’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) organizzerà un database accessibile agli operatori della gestione dei rifiuti, per promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti riciclati.
  • Raccolta differenziata
    • I rifiuti raccolti in modo differenziato non potranno essere avviati ad incenerimento.
  • Metodo di calcolo e punto di misurazione per gli obiettivi di riciclaggio
    • Possibili due punti per la misurazione:
      • input all’operazione di riciclaggio;
      • in deroga, output dall’operazione di selezione.
    • La Commissione, entro il 31 marzo 2019, adotterà un atto delegato per stabilire regole di calcolo, verifica e reporting del peso di materiali o sostanze che sono rimossi dopo un’operazione di selezione, e che non sono conseguentemente riciclati, basato sui tassi medi di scarto della selezione.
    • La parola “broadly” (=grosso modo) è stata inserita con riferimento alle condizioni equivalenti per l’export.

Per l’analisi delle principali novità contenute nei testi di direttive, alleghiamo due note in lingua inglese redatte da FEAD e da EuRIC.

Nel rimandare al testo consolidato (non ancora ufficiale) delle quattro direttive oggetto della revisione (rifiuti, imballaggi, discariche, RAEE, veicoli a fine vita e batterie), per ogni ulteriore approfondimento, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 13.02.2018
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