AssoAmbiente

Circolari

038/2018/TO

Segnaliamo la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, 12 febbraio 2018, n. 6742 in tema di responsabilità degli enti di cui al D.Lgs n. 231/2001.

L’art. 53 del decreto “231” prevede che in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali, “il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria”.

La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorità giudiziaria.

In tale contesto, si ritiene utile segnalare che la Cassazione ha chiarito che la nomina dell’amministratore giudiziario è presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 231/2001.

Nel rimandare alla sentenza in oggetto - allegata alla presente - per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e aggiornamento.

» 15.02.2018
Documenti allegati

Recenti

02 Marzo 2021
068/2021/CS
Miscelazione rifiuti – sentenze TAR Veneto n. 218 e n. 235 del 2021
Leggi di +
02 Marzo 2021
048/2020/PE
INAIL – Pubblicato bando finanziamento imprese per interventi in materia di salute e sicurezza
Leggi di +
02 Marzo 2021
067/2020/PE
INAIL – Pubblicato bando finanziamento imprese per interventi in materia di salute e sicurezza
Leggi di +
02 Marzo 2021
066/2021/CS
Sentenza Cassazione su un solo superamento dei limiti prescrizioni
Leggi di +
01 Marzo 2021
065/2021/TO
Consultazione ARERA regolazione qualità ciclo RU – invio contributi entro il 24 marzo 2021
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL