AssoAmbiente

Circolari

038/2018/TO

Segnaliamo la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, 12 febbraio 2018, n. 6742 in tema di responsabilità degli enti di cui al D.Lgs n. 231/2001.

L’art. 53 del decreto “231” prevede che in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali, “il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria”.

La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorità giudiziaria.

In tale contesto, si ritiene utile segnalare che la Cassazione ha chiarito che la nomina dell’amministratore giudiziario è presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 231/2001.

Nel rimandare alla sentenza in oggetto - allegata alla presente - per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e aggiornamento.

» 15.02.2018
Documenti allegati

Recenti

02 Settembre 2020
233/2020/PE
Iniziativa di comunicazione Assoambiente - La natura che va oltre i pregiudizi: le api, sentinelle dell'ambiente
Leggi di +
02 Settembre 2020
232/2020/MI
Fondo di solidarietà settore servizi ambientali - Decreto del Ministero del Lavoro - Nomina Comitato Amministratore
Leggi di +
31 Agosto 2020
231/2020/PE
VIII Edizione PREMIO IMPRESA AMBIENTE 2020 – candidature entro il 30 settembre 2020.
Leggi di +
31 Agosto 2020
152/2020/PE
ALBO GESTORI: delibera su efficacia dei rinnovi
Leggi di +
20 Agosto 2020
151/2020/PE
Regione Lombardia - Chiarimenti sulla validità delle ordinanze n. 520 e n. 554 del 2020 e sulle tempistiche di ritorno alla normale gestione
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL