AssoAmbiente

Circolari

041/2018/TO

Il MEF ha pubblicato le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” per supportare gli enti locali che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della disposizione secondo cui, proprio a partire da quest’anno, le risultanze dei fabbisogni standard concorreranno - in aggiunta agli elementi già utilizzati (piano finanziario presentato dal gestore del servizio) - alla determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifiuti.

Si ricorda che (come già approfondito dalla circolare associativa n. 68/2017) sulla G.U. del 22 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2016 recante “Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido”.

Ebbene, le linee guida seguono a questo decreto e forniscono elementi per guidare gli enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti”.

In breve, nel documento il MEF evidenzia che:

  • al fine del calcolo della Tari, i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare per il comune soltanto un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio, in quanto i fabbisogni sono elaborati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del fondo di solidarietà comunale (elaborati quindi con finalità diverse);
  • al fine del calcolo della Tari, le “risultanze dei fabbisogni standard” non possono corrispondere al fabbisogno standard finale approvato per ogni comune in quanto questo valore non fornisce un’informazione direttamente utile alla definizione di un costo standard di riferimento sia perché pubblicato come coefficiente di riparto sia perché nella sua individuazione il costo standard di riferimento viene moltiplicato per le quantità storiche del servizio offerto le quali, nella versione più aggiornata sono riferite all’annualità 2015;
  • considerata la fase di prima attuazione della norma, i comuni che hanno già approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe della TARI, non sono tenuti a rivedere detti provvedimenti;
  • il parametro più rilevante del modello è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l’alto o verso il basso, in ragione di caratteristiche quali, ad esempio:
    • la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,3%(l’1% in più di raccolta differenziata rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,149 euro per tonnellata);
    • la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km (1 km di distanza in più rispetto alla media nazionale aumenta il costo standard di 0,41 euro per tonnellata);
    • lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale (lo scostamento dell’1% in più rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,22 euro per tonnellata);
    • il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale (ad esempio, per ogni impianto di compostaggio il costo standard si riduce di 2,15 euro per tonnellata);
    • altre macro variabili (quali ad esempio quelle che identificano la vocazione turistica del comune, la densità abitativa, ecc.)

Per una comprensione compiuta delle linee guida del MEF se ne suggerisce una lettura congiunta al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2016 ed alla nota metodologica relativa (vedasi la circolare associativa n. 68/2017).

Nel rimandare al documento in oggetto ed ai suoi allegati – reperibili dal sito del MEF all’indirizzo http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./ - per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e aggiornamento.

» 16.02.2018

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