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Circolari

047/2018/TO

La Cassazione Penale n. 8028 del 20 Febbraio 2018 si è pronunciata in tema di sicurezza sul lavoro riconoscendo la responsabilità del direttore tecnico della ditta appaltatrice per le violazioni di norme antinfortunistiche in quanto, seppur sprovvisto di regolare investitura, esercitava in concreto i poteri direttivi ex articolo 299 del D.Lgs. 81/2008.

I giudici, pur dando atto che la posizione rivestita dall’imputato (di direttore tecnico e capocantiere per conto della appaltatrice) non rientrasse tra le posizioni di garanzia espressamente previste dalle disposizioni in materia antinfortunistica e che lo stesso non era destinatario di una delega in tale ambito da parte dei titolari di dette posizioni di garanzia, lo hanno ritenuto responsabile del reato contestatogli, in base al principio di effettività vigente in materia antinfortunistica.

In particolare la Corte d'appello ha sottolineato che l’imputato sovraintendeva quotidianamente e personalmente alle attività, impartiva istruzioni - anche quanto alla sicurezza del lavoro - e dirigeva gli operai, ponendosi, di fatto, in una posizione di garanzia antinfortunistica nei loro confronti, tanto da sollecitare continuamente l'utilizzo delle cinture di sicurezza e da ordinare all’operaio (poi deceduto), il pomeriggio antecedente l'infortunio, di riposizionare la fune d'acciaio di trattenuta che il lavoratore aveva rimosso. La Cassazione, confermando la posizione espressa dalla Corte d'appello, ha riconosciuto la responsabilità sulla base di un complesso di elementi, univoci e concordanti nel senso della sistematica ingerenza da parte dell’imputato nella organizzazione del lavoro, delle condizioni in cui lo stesso veniva svolto e del rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, sottolineandone la presenza costante in cantiere, l'adozione di provvedimenti organizzativi e la vigilanza (rivelatasi insufficiente) sul rispetto delle norme di sicurezza e sull'utilizzo di tutti i presidi antinfortunistici.

In conclusione, la Cassazione ha confermato la condanna dell’'imputato per omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale in quanto lo stesso aveva di fatto continuato ad impartire ordini direttivi al lavoratore, poi caduto dall’alto, della ditta subappaltatrice.

Nell’allegare la sentenza in oggetto, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e approfondimento.

» 06.03.2018
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