Sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2018 è stato pubblicato il decreto 2 marzo 2018 del MiSE recante “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”, in vigore dal 20 marzo 2018.
Il provvedimento mira a definire un quadro incentivante per il biometano, privilegiando il biometano avanzato (secondo la definizione nella direttiva UE 2015/1513, c.d. direttiva “ILUC”) e la sua produzione a partire anche da rifiuti (FORSU), al fine di raggiungere l'obiettivo generale del 10% al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, e quello specifico riguardante il sub target nazionale per il biometano avanzato e gli altri biocarburanti avanzati, fissato a 0,9% al 2020 e a 1,5% a partire dal 2022.
Tale meccanismo, che non prevede nessun incremento, per le imprese e per i cittadini, delle bollette del gas e dell’energia elettrica, è finanziato dai “soggetti obbligati” che hanno deciso di partecipare al regime di sostegno e che in tal modo assolvono all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti avanzati.
Nel rimandare all’allegato I alla presente che evidenzia le differenze tra il testo diffuso nel 2016 dal MiSE per la consultazione, a cui aveva partecipato anche l’Associazione (v. circolare 206/2016) ed il presente decreto, segnaliamo di seguito, in sintesi, alcuni passaggi del provvedimento.
Il decreto si applica:
Il GSE ritira biometano fino ad un massimo di 1,1 miliardi di metri cubi all'anno. Le domande sono accettate in ordine cronologico in base alla data in cui l'impianto di biometano è diventato operativo. Il GSE, previa comunicazione al MiSE, pubblica sul proprio sito istituzionale l’avviso del raggiungimento del 90% del suddetto limite e a partire da tale data di pubblicazione, potranno beneficiare dei meccanismi di cui al presente decreto gli impianti che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto salvo il limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi all’anno). Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) tale valore limite potrà essere modificato per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato ed in presenza di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei trasporti.
Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata fin dall’origine, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, non si considerano parti dell’impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale trattamento, in quanto comunque funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti.
Il decreto stabilisce due opzioni per i produttori di biometano avanzato che desiderano beneficiare di tali incentivi:
Il GSE acquista biometano avanzato dai produttori che chiedono di partecipare a questo meccanismo. I produttori ricevono:
I produttori di biometano avanzato possono rinunciare al meccanismo centralizzato e negoziare direttamente il loro biometano senza l'intervento del GSE. Affinché tali produttori possano beneficiare del premio garantito di 375 EUR/CIC, il biometano deve essere iniettato nella rete del gas o immesso in una rete non soggetta all'accesso di terzi e, in entrambi i casi, misurato separatamente. Il GSE verificherà, anche attraverso ispezioni in loco, che il biometano sia stato immesso nel consumo nel settore dei trasporti. Quindi pagherà ai produttori il valore dei CIC corrispondenti alla quantità di biometano immesso nella rete del gas e venduto per l'uso nel trasporto.
Nel rimandare al testo del provvedimento, in allegato alla presente, per ogni dettaglio, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.