AssoAmbiente

Circolari

065/2018/LE

Facciamo seguito alla precedente comunicazione associativa sull’argomento in oggetto (v. circolare n.058 del 16 marzo 2018), per informare che l’Associazione, insieme ad UTILITALIA e FISE UNICIRCULAR, ha segnalato, con l’invio di una specifica nota, al MATTM le principali criticità contenute nelle Linee guida predisposta dallo stesso Ministero, chiedendo quindi la rettifica o la precisazione del contenuto della stessa circolare.

In particolare le Associazioni, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Ministero dell’Ambiente per creare condizioni omogenee a livello nazionale su alcuni aspetti operativi, hanno comunque ritenuto opportuno mettere in luce alcuni importanti profili di criticità che qualora non sanati potrebbero determinare gravi ricadute operative, vanificando di fatto la finalità della stessa linea guida: dal perimetro di efficacia, all’allineamento con le norme, anche di settore, già in vigore, come anche la revisione della figura del Direttore tecnico, così come definito nella linea guida ministeriale..

In sintesi, i principali aspetti evidenziati al MATTM riguardano:

  • la necessari coerenza con il quadro degli obblighi e degli adempimenti previsti dalle normative di settore che devono rimanere come primo riferimento anche ai fini del controllo;
  • la necessaria precisazione del perimetro di applicazione delle Linee Guida;
  • la criticità connessa all’indirizzo che promuove l’estensione dell’obbligo di prestare garanzie finanziarie anche agli impianti che operano in procedura semplificata, aspetto che porterebbe a snaturare la stessa procedura semplificata per la quale il Legislatore nazionale non ha previsto la prestazione di GF come invece ha fatto per le procedure ordinarie;
  • la presenza di indicazioni operative diverse da quelle riscontrate nella pratica corrente - che pure si basa sulle normative in vigore e sulle prescrizioni autorizzative - che possono determinare ricadute negative nell’organizzazione del servizio (divieto di miscelazione, limite temporale per gli impianti di stoccaggio, indicazioni sulle dimensioni dei cumuli e, più in generale, sulle modalità di stoccaggio e di tempistica sull’avvio a trattamento definitivo);
  • la confusione tra la figura di direttore tecnico dell’impianto e del Responsabile Tecnico (RT), propria della disciplina dell’Albo Gestori Ambientali ed il conseguente rinvio alle verifiche previste dalla disciplina dell’Albo gestori che non può considerarsi pertinente;
  • la problematica connessa alla richiesta di presenza continua del direttore tecnico (“sempre” presente) in impianto, che potrebbe comportare non solo ricadute in termini operativi ma anche criticità per aziende con più stabilimenti.

Nel restare a disposizione per ogni informazione, rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento.

» 23.03.2018

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