AssoAmbiente

Circolari

079/2018/MI

Come comunicato con le circolari n. 215/2017 del 27 novembre e n. 221/2017 dell’11 dicembre u.s., il 22 novembre 2017 è stato sottoscritto l’accordo nazionale per la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale, con tutte le componenti datoriali e sindacali del settore, e successivamente inviato al Ministero del Lavoro per procedere nella fase successiva che vede, dopo la validazione dell’accordo da parte dell’INPS, l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 26 del d. lgs. n. 148/2015.

Con nota del 19 gennaio u.s., tuttavia, il Ministero ha riscontrato la lettera firmata da tutti i soggetti con cui si inviava l’accordo, recante le seguenti proposte di modifica:

1)    scioglimento della riserva sulla firma dell’accordo da parte di Legacoopservizi; la motivazione della riserva, comunque già risolta, era puramente formale ed in ogni caso non influente sulla validità dell’accordo, considerando che le altre associazioni imprenditoriali sottoscrittrici sono largamente rappresentative delle aziende del comparto;

2)    estensione dell’area di applicazione del costituendo Fondo a tutte le imprese del settore, indipendentemente dal CCNL applicato;

3)    individuazione dell’entità del “contributo straordinario mensile” dovuto dai datori di lavoro nel caso di ricorso all’integrazione della NASPI (trattasi di una delle possibili prestazioni che il Fondo erogherà, ai sensi di legge, una volta operativo); le Parti si erano riservate un approfondimento successivo, anche alla luce del necessario confronto con l’INPS, stante anche l’estrema difficoltà, per tutte le associazioni imprenditoriali, di reperire dati utili e sufficientemente idonei allo scopo.

La riserva delle Parti sul punto, prevista nell’articolo 9, quarto comma, dell’Accordo 22/11/2017, è stata ritenuta dal Ministero come una carenza da colmare necessariamente prima dell’avvio della fase successiva.

Nella giornata di ieri è quindi ripreso il confronto, per ora tra le sole associazioni datoriali, con un incontro in sede tecnica, presenti componenti di Assoambiente, Utilitalia, Cisambiente, Legacoopservizi.

Dal confronto sono emerse alcune incongruenze in particolari sui dati relativi al numero di lavoratori “parzialmente inidonei”; ciò è probabilmente da ricondurre ad una specifica regolamentazione della materia contenuta nel CCNL Utilitalia (articolo 44 del CCNL 17/6/2011).

Ad ogni modo, si è condiviso con le altre Associazioni che, anche nell’obiettivo di procedere il più rapidamente possibile verso la successiva fase con Ministero del Lavoro ed INPS, il dato di maggiore rilevanza ed utilità rimane quello anagrafico, su cui i dati finora raccolti sono ritenuti sufficienti.

Le Parti si sono aggiornate a breve, per una più accurata ridefinizione di quanto sopra esposto per poter poi procedere alla sottoscrizione di una nuova intesa con le organizzazioni sindacali che recepisca le osservazioni del Ministero del Lavoro, ed avviare la fase successiva.

Cordiali saluti.

» 11.04.2018
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