AssoAmbiente

Circolari

116/2018/NA

Il Tar Toscana, con la sentenza 14 maggio 2018, n. 645 si è pronunciato in materia di CAM (Criteri ambientali Minimi) annullando l'aggiudicazione di una gara del Comune di Firenze per la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a Led.

Ricordiamo che, ai sensi del Codice appalti (art. 34), è previsto che “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'art.144”

Nel rispetto dell'articolo 34 sopramenzionato la lex specialis di gara richiamava i CAM illuminazione, ma la stazione appaltante poi aggiudicava la fornitura a una impresa che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto la sua offerta non rispettava tali criteri ambientali minimi indicati nel capitolato.

I Giudici hanno censurato la condotta della stazione appaltante che non ha ravvisato a carico dell'offerta proposta dall'impresa vincitrice il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale sui criteri ambientali minimi di settore richiamato integralmente dalla lex specialis di gara.

Se ne conclude che il richiamo ai CAM - tra cui ricordiamo che è in vigore anche quello relativo all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (DM 13 febbraio 2014) - nella legge di gara non rappresenta più, oggi, solo adempimento di legge ma impone, in sede di valutazione dei concorrenti, una attività di accertamento complesso e qualificato sul rispetto degli specifici CAM richiamati.

Nel rimandare alla Sentenza per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.

» 28.05.2018

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