AssoAmbiente

Circolari

167/2018/MI

Successivamente alla firma dell’Accordo unitario per la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale (cfr. circolare n. 215/17 del 27 novembre 2017), in attuazione dell’articolo 69 del CCNL 6.12.2016, il Ministero del Lavoro, nell’ambito del suo ruolo di organo competente in materia, aveva posto alle parti, datoriali e sindacali, firmatarie dell’Accordo del 22 novembre 2017, alcuni rilievi, per lo più di natura formale.

In particolare, il Ministero aveva osservato che le Parti di quell’Accordo, per quanto rappresentative di oltre l’80% delle imprese e dei lavoratori del settore, non potevano limitare l’iscrizione al Fondo di solidarietà alle sole imprese che applicano i CCNL Utilitalia 10.7.2016 e Assoambiente 6.12.2016 poiché, a norma di legge, il riferimento è il settore di attività identificato in base al relativo inquadramento INPS, così come nel regime degli ammortizzatori sociali “tradizionali”.

Inoltre, il Ministero aveva richiesto l’individuazione precisa del contributo straordinario mensile a carico delle imprese nei casi di ricorso alla prestazione dell’integrazione della NASPI; contributo che, a seguito di un approfondimento statistico-attuariale è stato quantificato nella misura del 3% dell’ultima retribuzione del dipendente. In pratica, nel solo caso di ricorso alle prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione (NASPI) ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 8 dell’Accordo, il datore di lavoro verserà al Fondo un importo addizionale pari al 3% dell’ultima retribuzione del dipendente interessato, per l’intero periodo di erogazione della prestazione (fino a 18 mesi successivi alla cessazione della NASPI come previsto dalla legge, cfr. art. 6, comma 8, dell’Accordo 18 luglio 2018).

Rispetto alla precedente intesa del 22 novembre u.s., che si intende ora superata e sostituita integralmente, sono state inoltre aggiunte tra le fonti di finanziamento del Fondo (articolo 9, comma 5) le somme trattenute ai dipendenti ai sensi dell’articolo 46, lettera c), commi 4 e 5 del CCNL di categoria per le malattie brevi e reiterate, nella misura del 50% come stabilito nell’accordo di rinnovo del 6.12.2016.

Con un verbale a parte, sottoscritto in pari data, infine (ultima pagina del file allegato), le Parti hanno confermato la riserva di prevedere, eventualmente, l’aumento da cinque a sei per parte dei componenti il Comitato Amministratore del costituendo Fondo.

Nei prossimi giorni l’intesa verrà inviata al Ministero del Lavoro per le successive fasi del complesso iter.

» 20.07.2018
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