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171/2018/LE

Sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2018 è stata pubblicata la Legge n. 89 recante “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 55 recante ulteriori misure urgenti in favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” finalizzata, tra l’altro, ad accelerare le procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale nei territori interessati dagli eventi sismici.

Il provvedimento in generale proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018 (art. 1), contiene disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata finalizzate a garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e prevede altresì semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi finalizzati alla realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

In particolare e nello specifico, per quanto di interesse delle imprese associate, l’art. 14 (“Disposizioni in materia di materiali da scavo”) del provvedimento normativo interviene sull’art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229), prevedendo che i materiali da scavo, qualora le concentrazioni di elementi e composti non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a trenta mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti al testo integrale del provvedimento, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.

» 25.07.2018
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