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179/2018/PE

Pubblicata sulla GUUE n. 208 del 17 agosto 2018 la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel far seguito a quanto anticipato con le precedenti comunicazioni in materia (v. da ultimo circolare n. 064/2018), ricordiamo che a livello europeo i BRef - i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) – a seguito di quanto disposto nella direttiva 2010/75/UE sono stati integrati con un nuovo capitolo denominato “Conclusioni sulle BAT” che costituisce il nucleo del documento e funge da riferimento per le autorità competenti per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti IPPC. 

In particolare il capitolo “conclusioni sulle BAT” per quanto riguarda il BRef sul trattamento rifiuti (WT BRef), di cui all'allegato della Decisione in oggetto, si articola in:

  1. sezione generale introduttiva;
  2. sezione con le specifiche conclusioni sulle BAT:
  • per il trattamento meccanico dei rifiuti,
  • per il trattamento biologico dei rifiuti,
  • per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti,
  • per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa;
  1. sezione finale sulle descrizioni delle tecniche per le emissioni convogliante nell'atmosfera, le emissioni diffuse di composti organici volatili (VOC) nell'atmosfera, le emissioni nell'acqua, le tecniche di cernita e le tecniche di gestione.

Come evidenziato nella Decisione in oggetto, le conclusioni sulle BAT si applicano ferme restando le disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE, ad esempio la gerarchia dei rifiuti.

L’Associazione ha partecipato ai lavori di revisione del WT BRef non solo a livello europeo (tavolo Siviglia e FEAD) ma anche a livello nazionale (MATTM) evidenziando di volta in volta i profili di criticità registrate in particolare sul capitolo delle “Conclusioni delle BAT”. Proprio su tale capitolo (v. circolare associativa n. 019/2017), l’evidenza portata dal confronto con gli stakeholder, ha determinato una revisione di gran parte degli elementi contenuti nella prima bozza (D1) in relazione in particolare ai limiti di emissione per alcuni inquinanti (in molti casi troppo bassi) e le frequenze e le modalità di campionamento (estremamente dispendiose e complesse).

In relazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE, entro agosto 2022 l’Autorità competente dovrà garantire che tutte le condizioni di autorizzazione degli impianti inte­ressati siano riesaminate e, se necessario, aggiornate in considerazione delle presenti disposizioni.

Nel rimandare alla Decisione (UE) 2018/1147, in allegato alla presente, e al documento WT BRef (disponibile al sito http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/) per ulteriori dettagli in relazione alle specifiche tecniche di interesse, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 18.08.2018
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