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012/2019/PE

Sulla GUUE n. 328 del 21 dicembre 2018 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, In vigore dal 24 dicembre 2018 (dovrà essere recepita entro il 2020).

La revisione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che rappresenta una delle cinque dimensioni della Strategia sull'Energy Union, nasce dall’esigenza di adeguare la stessa ai nuovi obiettivi definiti a livello europeo in materia: 20% per il 2020 e almeno il 32,5% per il 2030.

La direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'UE al fine di garantire il conseguimento dei principali obiettivi europei in materia e getta le basi per ulteriori miglioramenti, anche oltre il 2030.

Le modifiche apportate segnaliamo in particolare:

  • obbligo di risparmio energetico (revisione art. 7) che gli Stati membri dovranno realizzare cumulativamente attraverso nuovi risparmi annui dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1 gennaio 2013 (le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo) e pari allo 0,8% dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, realizzate nel triennio precedente il 1 gennaio 2019;
  • regimi obbligatori di efficienza energetica (nuovo art. 7 bis) al fine di raggiungere gli obiettivi riportate al punto precedente;
  • misure politiche alternative (nuovo art. 7 ter)
  • previsione di contatori individuali per la misurazione del gas e dell’energia elettrica (art. 9) e per la contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico (nuovo art. 9 bis)
  • ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico (nuovo a 9 ter)
  • obbligo di lettura da remoto (nuovo art. 9 quater)
  • informazioni di fatturazione per il gas e l'energia elettrica (art. 10)
  • informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico (nuovo a 10 bis)
  • costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione dell'energia elettrica e del gas (art. 11)
  • costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico (nuovo art. 11 bis).

Nel rimandare alla Direttiva 2018/2002/UE, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, restiamo a disposizioni per ogni informazioni e aggiornamento.

» 14.01.2019
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