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Circolari

013/2019/PE

Oggetto: Regolamento UE 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

Sulla GUUE n. 328 del 21 dicembre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento interviene su alcuni obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio contenuti in atti legislativi settoriali dell'Unione in materia di energia e clima, per garantire un approccio razionalizzato e integrato ai principali assi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia.

I traguardi fissati al 2030 nel Pacchetto Energy Union - che interviene su sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione ed anche ricerca, innovazione e competitività - prevedono:

  • una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico;
  • un obiettivo indicativo di miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 27% (portato a 32,5% da modifiche alla direttiva 2012/27/UE);
  • una quota vincolante dell'energia da fonti rinnovabili consumata nell'Unione di almeno il 27% (portato poi al 32% da una rifusione della direttiva 2009/28/CE, che prevede inoltre un riesame entro il 2023 al fine di aumentare l'obiettivo UE);
  • una interconnessione elettrica di almeno il 15%.

In considerazione di questi obiettivi, il Regolamento istituisce un meccanismo di governance per:

  1. attuare strategie e misure volte a conseguire i traguardi a breve e a lungo termine dell'Energy Union, in linea, per i gas effetto serra, all'accordo di Parigi;
  2. incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri;
  3. assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;
  4. contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.

Il Regolamento prevede, con determinate scadenze, l’elaborazione da parte degli Stati membri e la notifica all’UE di un piano nazionale integrato decennale per l'energia e il clima (il primo relativo al periodo 2021-2030) e di una strategia a lungo termine in una prospettiva di almeno 30 anni. Inoltre sono previste relazioni intermedie nazionali biennali sull'energia e il clima, sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle relative proiezioni nazionali per fonte, sull'energia rinnovabile, sull'efficienza energetica, sulla sicurezza energetica, sul mercato interno dell'energia, sulla povertà energetica e su ricerca, innovazione e competitività.

Previste anche comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo e dell’uso dei proventi della vendita all’asta

Infine, entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commissione anche in merito a:

  1. informazioni relative all’inventario delle scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi (art. 6, par.2, direttiva 2009/119/CE);
  2. informazioni relative alla sicurezza e all’impatto ambientale per quanto riguarda le operazioni in mare nel settore idrocarburi (all’allegato IX, punto 3, direttiva 2013/30/UE)

Il Regolamento è entrato in vigore il 24 dicembre 2018, tranne per l'articolo 40 (istituzione e tenuta registri per contabilizzare contributo stabilito dall’accordo di Parigi), l'articolo 53 (modifiche alla direttiva 2010/31 su efficienza energetica per gli edifici), l'articolo 54 (solo per alcune modifiche alla direttiva 2012/27 sull’efficienza energetica) e l'articolo 55 (modifica direttiva 2013/30 su operazioni in mare nel settore degli idrocarburi) che invece si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Parallelamente al presente Regolamento, la Commissione ha sviluppato e adottato una serie di iniziative settoriali di politica energetica tra cui una direttiva sull'energia rinnovabile (v. circolare associativa n. 011/2019) e una direttiva sull'efficienza energetica (v. circolare associativa n.012/2019).

Nel rimandare al Regolamento UE 2018/1999, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, restiamo a disposizioni per ogni informazioni e aggiornamento.

» 14.01.2019
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