AssoAmbiente

Circolari

042/2019/LE

Sulla G.U.U.E. n. 325 del 20/12/2018 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”, in vigore dal 9 gennaio 2019.

Il provvedimento, che interviene sulla disciplina sostituendo completamente l'allegato IV del Regolamento CE n. 1221/2009 che reca i requisiti della comunicazione ambientale, si è reso necessario per un aggiornamento alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS.

Come noto, il regolamento (CE) n. 1221/2009 ha istituito un sistema di ecogestione e audit (EMAS) finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del Regolamento n. 1221/2009 definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono partecipare a EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.

Nell’ambito di esse l’Allegato IV, modificato dal Regolamento in oggetto, indica i contenuti minimi della dichiarazione ambientale che le aziende che decidono di aderire volontariamente al sistema sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale e che deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato conformemente alle disposizioni previste al Capo V del Regolamento suddetto.

Tra le novità introdotte si segnalano:

  • la descrizione della struttura di governance dell´organizzazione;
  • la descrizione delle azioni attuate per garantire la conformità agli obblighi normativi, oltre a quelle per migliorare le prestazioni ambientali;
  • una dichiarazione esplicita relativa alla conformità giuridica;
  • l´adozione dell´indicatore "produzione totale di energia rinnovabile";
  • l´adozione di indicatori di dettaglio per quanto riguarda l´uso del suolo in relazione alla biodiversità.

E´ esplicitata la possibilità di riferire in merito alle prestazioni ambientali adottando informazioni di tipo qualitativo, ove non disponibili dati quantitativi relativi ad aspetti ambientali significativi, diretti o indiretti; viene inoltre precisato che gli indicatori debbano coprire almeno tre anni di attività (se i dati sono disponibili), esplicitando per ciascun indicatore l´ambito di applicazione e che la dichiarazione Ambientale sia accessibile al pubblico, preferibilmente sul sito Internet dell´organizzazione. E´ infine introdotta la possibilità di inserire la dichiarazione ambientale in altri documenti dell´organizzazione (ad esempio relazioni di gestione, di sostenibilità o di responsabilità sociale) a condizione che siano distinte chiaramente le informazioni convalidate da quelle non convalidate.

Il Regolamento prevede altresì un periodo transitorio per consentire alle organizzazioni di adeguarsi alle modifiche. L'articolo 2, infatti, stabilisce che:

  • "se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento [9 gennaio 2019] ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo I del regolamento";
  • "se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un Organismo competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 1221/2009/Ce dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo I del regolamento".

Nel rinviare al testo del Regolamento UE, disponibile qui, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni e aggiornamenti.

» 05.02.2019

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