AssoAmbiente

Circolari

047/2019/CS

Entro la fine del mese di febbraio 2019 tutte le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica di rifiuti contenenti amianto dovranno provvedere all’invio, alle Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti nonché relative Ausl, della relazione di cui al comma 1, art. 9 della Legge n. 257/1992 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

Tale relazione dovrà indicare:

  • i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
  • le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
  • le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

Evidenziamo che per la mancata presentazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 a euro 5164,57.

» 07.02.2019

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