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Circolari

051/2019/MI

Il decreto-legge n. 4/2019, oltre a prevedere le norme in materia pensionistica di cui alla precedente circolare n. 45/2019 del 7 febbraio u.s. istituisce come noto il “Reddito di cittadinanza” e, per quanto di interesse delle aziende reca, all’articolo 8, disposizioni in materia di “Incentivi per l’impresa e per il lavoratore”.

La norma prevede che, per usufruire degli sgravi, il datore di lavoro debba preventivamente dichiarare, registrandosi presso apposita piattaforma digitale, le disponibilità relative ai posti vacanti, relative ad assunzioni a tempo pieno ed indeterminato.

L’ammontare dello sgravio è nel limite dell'importo mensile del “RdC” percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. 

L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; diversamente da quanto previsto di solito, gli sgravi contributivi includono espressamente anche la quota a carico del lavoratore, pur non essendo ancora chiaro se tale quota andrà al datore o al dipendente, che in tal caso beneficerebbe di una retribuzione più alta, a parità di mansioni, degli altri lavoratori.

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, qualora poi licenzi il lavoratore, salvo che ciò non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo (giudizio ricavabile tuttavia solo ad esito definitivo di un contenzioso giudiziario); con applicazione, in caso di licenziamento illegittimo, del sistema sanzionatorio delle “tutele crescenti” ai sensi del d. lgs. n. 23/2015 come modificato dal decreto-legge n. 87/2018 (“Decreto Dignità”, che ha aumentato a 6 il minimo e 36 il massimo di mensilità da riconoscere) e interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018 (che ha dichiarato illegittimo l’utilizzo del solo criterio dell’anzianità aziendale per la quantificazione del numero di indennità risarcitorie).

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, qualora poi licenzi il lavoratore, salvo che ciò non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo (giudizio ricavabile tuttavia solo ad esito definitivo di un contenzioso giudiziario); con applicazione, in caso di licenziamento illegittimo, del sistema sanzionatorio delle “tutele crescenti” ai sensi del d. lgs. n. 23/2015 come modificato dal decreto-legge n. 87/2018 (“Decreto Dignità”, che ha aumentato a 6 il minimo e 36 il massimo di mensilità da riconoscere) e interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018 (che ha dichiarato illegittimo l’utilizzo del solo criterio dell’anzianità aziendale per la quantificazione del numero di indennità risarcitorie).

Non è definito comunque il periodo temporale all’interno del quale il licenziamento ingiustificato del lavoratore comporti la restituzione dei benefici: ragionevolmente potrebbe ritenersi, in attesa di modifiche legislative in sede di conversione del decreto o di chiarimenti interpretativi, che la condizione termini con l’esaurirsi de godimento degli sgravi, poiché ipotizzare il mantenimento di tale condizione a tempo indeterminato attribuirebbe una sorta di sanzione “protettiva” del lavoratore di dubbia legittimità.

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 8, le agevolazioni possono essere fruite a condizione che si realizzi un incremento occupazionale netto, com’è ormai prassi legislativa in situazioni analoghe.

Inoltre, come previsto da altre normative applicabili alla fattispecie, occorre la contemporanea sussistenza di altre condizioni, quali il possesso della regolarità contributiva, l’applicazione del CCNL sottoscritto dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative, l’assunzione non in esecuzione di un obbligo di legge o contrattuale, il rispetto dei diritti di precedenza di altri lavoratori.

Infine, l’assunzione non può avvenire in unità produttive ove siano in corso riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa con interventi di sostegno al reddito, e l’assunzione non può riguardare lavoratori licenziati dalla stessa azienda nei sei mesi precedenti.

In attesa di auspicabili indicazioni interpretative da parte del Ministero del Lavoro, che non mancheremo di inoltrare tempestivamente, restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

» 12.02.2019

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