AssoAmbiente

Circolari

083/2019/MI

Un’azienda associata operante prevalentemente in Campania ci segnala, meritoriamente, l’allegata sentenza del Tribunale di Benevento con cui è stato respinto il ricorso di un lavoratore addetto alla raccolta dei rifiuti con mansioni di autista contro il licenziamento per giusta causa comminato dall’azienda.

Nel dettaglio, l’azienda, attraverso l’attività investigativa operata da un’agenzia specializzata, aveva accertato una serie di comportamenti illegittimi posti in essere da diversi suoi dipendenti; in particolare, era stato verificato che i lavoratori oggetto delle contestazioni disciplinari avevano effettuato numerose pause (di durata variabile, tra un minimo di 12/15 minuti fino a 37 minuti) durante l’orario di lavoro, fermandosi a conversare con colleghi oppure recandosi presso bar ed esercizi pubblici, con indumenti contaminati e lasciando il veicolo acceso in strada ed incustodito.

Il tutto era stato contestato nel dettaglio, come si legge nella sentenza, con indicazione di luogo, orario, identificazione del veicolo, tempistiche.

Ad esito del procedimento disciplinare, il lavoratore ricorrente è stato licenziato per “allontanamento ingiustificato e non autorizzato dal posto di lavoro” (inteso come servizio da espletare), anche in relazione al danno subito dal datore di lavoro per i conseguenti maggiori costi aggiuntivi ed ingiustificati per il completamento del servizio in tempi più lunghi di quanto realmente necessario, oltre all’omessa custodia e vigilanza del mezzo affidato, condotta che manifesta “evidente disinteresse verso il patrimonio e l’interesse aziendale ed integrante pericolo per la collettività oltre che danno per la società”.

Ancora, il datore di lavoro ha contestato la mancanza di leale collaborazione ed inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, in relazione all’asserità impossibilità di svolgere il servizio all’interno della normale giornata lavorativa, e la lesione dell’immagine aziendale determinata dal comportamento noncurante di normali regole di “sensibilità igienica” recandosi negli esercizi pubblici con indosso gli indumenti contaminati e la divisa recante i segni distintivi dell’azienda.

Rinviando alla lettura della sentenza, particolarmente articolata e con dovizia di argomentazioni a sostegno della decisione, si riepilogano sinteticamente alcuni elementi interessanti, in quanto valutati dall’organo giudicante in favore del datore di lavoro:

  • l’indagine investigativa era stata decisa dall’azienda a seguito di segnalazioni di cittadini/utenti del servizio di nettezza urbana, e l’agenzia ha operato controlli “a campione”, riscontrando, sui soggetti oggetto della contestazione, la violazione delle norme contrattuali e comportamentali in tutti i giorni controllati, determinando così la ragionevole certezza circa il ripetersi anche in futuro delle medesime inadempienze, con irrimediabile lesione del vincolo fiduciario;
  • tempestività della contestazione rispetto all’accertamento dei fatti: giudicato corretto l’operato dell’azienda che, in presenza di una indagine istruttoria particolarmente complessa, ha formalizzato contestualmente la contestazione di plurimi fatti al termine degli accertamenti, pur dopo circa tre mesi dagli accadimenti;
  • correttezza dell’operato del datore di lavoro nell’aver proceduto al licenziamento solo per quei lavoratori già “recidivi” rispetto a mancanze precedenti, anche di diversa natura (assenza a corsi di formazione obbligatoria, non ottemperanza a contestazioni verbali e reiterazione di comportamenti inadeguati), e comminando provvedimenti di natura solo conservativa ad altri lavoratori oggetto di contestazione per le stesse inadempienze ma per la prima volta; data la gravità delle condotte poste in essere, infatti, la Corte ha ritenuto non configurabile, oltre che comunque non dimostrata, la natura discriminatoria del licenziamento.
  • alla luce delle molteplici argomentazioni attestanti la correttezza dell’operato del datore di lavoro e dell’inconsistenza delle difese del lavoratore, la sentenza ha persino condannato il lavoratore al pagamento delle spese di lite.

Nel rimanere a disposizione per segnalazione di situazioni analoghe, valutazioni, suggerimenti o dubbi, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

» 18.03.2019
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