La Corte di giustizia europea Sez. 1^, ha emesso la Sentenza C-399/17 del 14/03/2019 nell’ambito di un procedimento in cui la Commissione aveva chiesto di dichiarare, nei confronti della Repubblica ceca, la violazione degli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (articolo 24, paragrafo 2, e articolo 28, paragrafo 1).
I fatti riguardano una spedizione in Polonia ad opera di un operatore ceco di circa 20 000 tonnellate di TPS-NOLO (Geobal), una miscela composta da acido di catrame derivante dalla raffinazione del petrolio, carbonio polvere e ossido di calcio, in merito alla quale le autorità polacche avevano informato il Ministero dell'ambiente ceco che ritenevano che la spedizione fosse una spedizione illegale di rifiuti ai sensi del Regolamento 1013/2006 a causa dell'assenza della notifica richiesta da tale Regolamento.
Il Ministero dell'Ambiente ceco aveva evidenziato che, poiché il TPS-NOLO (Geobal) era stato registrato ai sensi del regolamento REACH, non era da considerarsi rifiuto e, di conseguenza, non aveva ordinato al mittente ceco della miscela in questione di provvedere a riprendere indietro la merce, secondo quanto stabilito dal citato Regolamento.
La Corte di Giustizia UE ha respinto il ricorso della Commissione sulla base delle seguenti argomentazioni:
Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della Sentenza e al Comunicato stampa della Corte di Giustizia europea disponibili (in inglese) in allegato.