Si segnala l’allegato provvedimento, emesso dal “Garante della Privacy” in relazione all’utilizzo di braccialetti in dotazione ai dipendenti di un’impresa appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, aventi la finalità di tracciare costantemente la collocazione sul territorio dei cestini, come previsto dal capitolato speciale di appalto.
Utilizzo di dispositivi che è stato comunque oggetto di un accordo sindacale tra l’azienda e la RSU, contenente tra l’altro anche il divieto di utilizzo a fini disciplinari dei dati acquisiti con tale strumento.
Il Garante della Privacy ha quindi avviato d’ufficio una propria indagine, per quelle che sono evidentemente le proprie competenze, formulando, ad esito di tale istruttoria, le seguenti osservazioni, così sintetizzabili:
Conseguentemente, il Garante ha prescritto all’azienda interessata e responsabile del trattamento di limitare la memorizzazione dei dati raccolti ai tempi strettamente necessari per le finalità perseguite, e, per altro verso, di adottare dispositivi non lesivi della dignità del lavoratore, anche “esteticamente”.
Ha inoltre sottolineato la necessità di aggiornare l’informativa da fornire ai dipendenti ed ha prescritto all’impresa l’effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati alla luce delle caratteristiche del dispositivo tecnologico utilizzato.
In base a tali elementi, il Garante non ha emesso alcun provvedimento, fermo rimanendo l’obbligo per l’impresa di ottemperare alle valutazioni formulate.