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120/2019/NA

Sulla GUUE del 24 aprile 2019, n. L 109 è stata pubblicata la Decisione (UE) 2019/638 del Consiglio del 15 aprile 2019 recante: "Decisione (UE) 2019/638 del Consiglio del 15 aprile 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione Europea, alla 14ma riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento".

Nel far seguito a quanto precedentemente comunicato (v. circolare associativa n. 053/2019), con la citata Decisione il Consiglio UE stabilisce l’adesione dell’UE alle proposte di modifica della Convezione di Basilea del 1989 su trasporto dei rifiuti.

In merito ricordiamo che la Convenzione di Basilea è stata adottata il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore nel 1992. L’Unione europea vi ha aderito con Decisione 93/98/CEE. La convenzione prevede che eventuali modifiche della stessa siano esaminate e adottate dalla Conferenza delle parti. In proposito in occasione della 14a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione verrà votata la modifica agli allegati II, VIII e IX della Convenzione con riferimento ai controlli dei movimenti di alcuni rifiuti di plastica.

Le modifiche proposte dalla Norvegia e approvate dal Consiglio UE riguardano in breve:

  • l’aggiunta di una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo della convenzione) nell'allegato II della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica non pericolosi e che detta voce sia chiaramente definita, tra l'altro, con una chiara formulazione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione;
  • l’aggiunta di una nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo) nell'allegato VIII della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica pericolosi;
  • la modifica della voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi (che non devono essere soggetti al sistema di controllo, a meno che tali rifiuti contengano un materiale appartenente a una categoria nell'allegato I della convenzione in misura tale da esibire una caratteristica pericolosa nell'allegato III della convenzione) nell'allegato IX.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della Decisione in allegato.

» 08.05.2019
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