AssoAmbiente

Circolari

127/2019/TO

Sulla G.U. n. 109 dell’11 maggio u.s. è stata pubblicata la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018" che entrerà in vigore il prossimo 26 maggio.

Per quanto riguarda le disposizioni di possibile interesse, oltre a quanto riportato nella precedente comunicazione (v. circolare associativa n. 112/2019) in materia di gestione dei RAEE, classificazione di sfalci e potature e abrogazione delle disposizioni recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, segnaliamo la sostituzione, ad opera dell’art. 5 del provvedimento, dell’articolo 113 bis del Codice dei Contratti sui ritardi nei pagamenti negli appalti. La modifica fa seguito all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090.

Il nuovo testo dell’articolo 113 bis del Codice dei contratti pubblici si articola in 4 commi:

- il comma 1 attiene agli acconti. Si stabilisce che essi devono essere corrisposti all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla sua adozione;

- il comma 2 si riferisce invece al pagamento. La nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante pubblica, attraverso il collaudo o la verifica di conformità, acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera. Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo;

- nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’articolo 4 del D.lgs n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore;

- il comma 4 disciplina le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il dettato del previgente comma 2.

Rinviando alle disposizioni del provvedimento e al testo fronte dell’articolo 113 bis del Codice dei contratti pubblici, allegati alla presente, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 15.05.2019
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