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169/2019/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie L 170/1) del 25 giugno u.s. è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1009 della Commissione europea che stabilisce le norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 a partire dal 16 luglio 2022.

Il Regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti UE definiti quali “sostanza, miscela, microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l’efficienza nutrizionale” e non pregiudica l’applicazione di specifici atti normativi europei tra cui la direttiva 86/278/CEE sullo spandimento agricolo dei fanghi da depurazione.

Un prodotto fertilizzante deve soddisfare le prescrizioni contenute nel Regolamento ed in particolare:

  • Allegato 1 - relativo alle Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell’UE e relative prescrizioni)
  • Allegato 2 - relativo alle Categorie di materiali costituenti (CMC) tra cui segnaliamo CMC 3 “Compost” e CMC 5 “Digestato diverso da quello di colture fresche
  • Allegato 3 – relativo alle prescrizioni di etichettatura.

In relazione al CMC 3 – compost ed il CMC 5 - Digestato diverso da quello di colture fresche, il provvedimento precisa che un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere rispettivamente

  • compost da compostaggio aerobico o
  • digestato da digestione anaerobica

ottenuto con uno o più dei seguenti materiali in entrata:

  1. i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;
  2. i prodotti derivati di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale);
  3. gli organismi viventi o morti o parti di essi ad eccezione, tra gli altri, della frazione organica dei rifiuti domestici urbani misti, separata mediante trattamento meccanico, fisico- chimico, biologico e/o manuale, dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio;
  4. gli additivi per compostaggio necessari per migliorare l’efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di compostaggio.

L’allegato dispone anche specifiche per la tipologia di impianto (linee di produzione e magazzinaggio), specifiche tecniche sul procedimento - sia di compostaggio aerobico che di digestione anaerobica - e sul prodotto finale.

Il Regolamento precisa infine che “un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell’UE conforme. In tali casi l’operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all’articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione UE di conformità”.

Nel rimandare al testo della decisione, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 28.06.2019
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