AssoAmbiente

Circolari

194/2019/LE

Lo scorso 1 agosto l’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare n. 9 recante “Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri” resasi necessaria a seguito dell’integrazione apportata dal Regolamento n. 669/2008/CE all’allegato IC del Regolamento n. 1013/2006/CE relativo alle spedizioni di rifiuti.

Nello specifico la circolare interviene sulla rettifica del Regolamento n. 1013/2006/CE nella parte in cui viene dichiarato che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione” e chiarisce che:

  • l’intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di notificatore/“esportatore” dei rifiuti (ovvero un intermediario registrato, autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore italiani abilitato ad agire per suo conto in qualità di notificatore), rimane soggetto alla giurisdizione del Paese di spedizione;
  • l’intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di destinatario/“importatore” dei rifiuti (ovvero la persona o l'impresa estera alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento), risulta soggetto alla giurisdizione del Paese di destinazione.

Si evidenzia perciò che, nel primo caso, l’intermediario estero deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria (così come l’intermediario estero che organizza la spedizione ai sensi all’art. 18 del Regolamento n. 1013/2006/CE) mentre nel secondo caso, l’intermediario estero deve seguire esclusivamente la giurisdizione del Paese di destinazione, in quanto destinatario della spedizione.

Nel rinviare alla circolare dell’Albo, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 02.08.2019
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