AssoAmbiente

Circolari

215/2019/PE

Lo scorso 4 settembre 2019, il Consiglio di Stato si è pronunciato, con la sentenza 6093/2019, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riguardo il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

Il TAR Lazio, su ricorso di un’azienda produttrice di biodiesel, aveva annullato il sopracitato d.m. 25 febbraio 2016, nella parte in cui preclude l’uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui vegetali; il Ministero dell’Ambiente si è appellato al Consiglio di Stato il quale ha annullato la sentenza di primo grado, ritenendo lecito e ragionevole il decreto ministeriale impugnato, in quanto: “Le attività connesse, per essere riconducibili all’ambito agricolo, devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo e devono riguardare prevalentemente prodotti propri”.

Nel caso di specie infatti il TAR non aveva preso in considerazione i possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza, i diversi obblighi e controlli degli operatori del biodiesel rispetto a quelli della filiera alimentare nonché il fatto che nella glicerina grezza possano confluire composti indesiderati provenienti dai materiali di partenza e che negli impianti di produzione di energia entrano anche materiali non idonei al consumo.

Per i motivi sopra esposti, sebbene la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) promuova il riciclaggio dei rifiuti, sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse nonché la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, il Consiglio di Stato ritiene che la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso: nel disciplinare l’utilizzo del digestato per fini agronomici è necessario quindi applicare il principio di precauzione e prevenzione, ammettendo i soli materiali per i quali l’impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario e, dunque, presuntivamente innocuo per l’ambiente e per la salute umana.

Nel rimandare alla sentenza, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione.

» 24.09.2019
Documenti allegati

Recenti

22 Aprile 2020
118/2020/NA
Programma LIFE 2020: annunciate nuove disposizioni per il bando 2020
Leggi di +
22 Aprile 2020
082/2020/NA
Programma LIFE 2020: annunciate nuove disposizioni per il bando 2020
Leggi di +
22 Aprile 2020
117/2020/CS
Rapporti ISPRA 2020 sulle emissioni di gas serra dal 1990 al 2018
Leggi di +
17 Aprile 2020
081/2020/LE-NA
COVID 19: gestione rifiuti – Aggiornamento su Ordinanze contingibili e urgenti
Leggi di +
17 Aprile 2020
116/2020/LE-NA
COVID 19: gestione rifiuti – Aggiornamento su Ordinanze contingibili e urgenti
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL