AssoAmbiente

Circolari

215/2019/PE

Lo scorso 4 settembre 2019, il Consiglio di Stato si è pronunciato, con la sentenza 6093/2019, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riguardo il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

Il TAR Lazio, su ricorso di un’azienda produttrice di biodiesel, aveva annullato il sopracitato d.m. 25 febbraio 2016, nella parte in cui preclude l’uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui vegetali; il Ministero dell’Ambiente si è appellato al Consiglio di Stato il quale ha annullato la sentenza di primo grado, ritenendo lecito e ragionevole il decreto ministeriale impugnato, in quanto: “Le attività connesse, per essere riconducibili all’ambito agricolo, devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo e devono riguardare prevalentemente prodotti propri”.

Nel caso di specie infatti il TAR non aveva preso in considerazione i possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza, i diversi obblighi e controlli degli operatori del biodiesel rispetto a quelli della filiera alimentare nonché il fatto che nella glicerina grezza possano confluire composti indesiderati provenienti dai materiali di partenza e che negli impianti di produzione di energia entrano anche materiali non idonei al consumo.

Per i motivi sopra esposti, sebbene la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) promuova il riciclaggio dei rifiuti, sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse nonché la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, il Consiglio di Stato ritiene che la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso: nel disciplinare l’utilizzo del digestato per fini agronomici è necessario quindi applicare il principio di precauzione e prevenzione, ammettendo i soli materiali per i quali l’impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario e, dunque, presuntivamente innocuo per l’ambiente e per la salute umana.

Nel rimandare alla sentenza, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione.

» 24.09.2019
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