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222/2019/TO

Informiamo che il Consiglio di Stato con sentenza del 12 settembre 2019, n. 6156, si è espresso in merito alla possibilità per un Comune di imporre al concessionario della strada di rimuovere rifiuti ivi abbandonati visto l'obbligo giuridico, previsto dall’art. 14 del Codice della Strada, di pulizia strade a garanzia della sicurezza stradale.

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato l'ordinanza di rimozione rifiuti emessa da un Comune della Puglia nei confronti dell'Anas, gestore della strada ove tali rifiuti erano stati rinvenuti, andando contro l’interpretazione della società ricorrente secondo cui non si sarebbe dovuto applicare il D.Lgs. 185/1992 (Codice della strada) ma l'articolo 192, D.Lgs. 152/2006 sull'abbandono di rifiuti.

Per i Giudici amministrativi è corretto il riferimento all'articolo 14 del D.lgs 185/1992 che impone al gestore della strada e delle sue pertinenze la pulizia al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Tale norma, infatti, si pone in rapporto di specialità con l'articolo 192 del D.lgs 152/2006, norma peraltro applicabile anche al gestore della strada purché l'abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa.

L'ordinanza comunale va invece annullata, secondo il Consiglio di Stato, con riferimento all'ordine di bonifica impartito dal Comune, decontaminazione e risanamento igienico, trattandosi di adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, e sono espressione di una sanzione per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti, che rientra nell'ambito dell'articolo 192 D.lgs. 152/2006. In altre parole, l’ordine di bonifica non poteva essere rivolto all'Anas in modo automatico come responsabilità oggettiva senza un previo accertamento ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità, né esso risultava di competenza comunale in relazione ai profili di vera e propria “bonifica di sito contaminato”.

Nel rimandare alla sentenza, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 30.09.2019
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