AssoAmbiente

Circolari

224/2019/TO

Informiamo che Il TAR Lombardia, IV sezione, con sentenza n. 1445/2019 si è pronunciato sul tema della divisione in lotti funzionali o prestazioni per i servizi di igiene urbana, confermando il divieto nel nostro ordinamento di limitazione artificiosa della concorrenza in ambito di ampiezza del perimetro dell’affidamento.

La procedura di gara da cui era sorto il contenzioso aveva per oggetto l’affidamento nel territorio comunale dei servizi di igiene ambientale e di quelli collaterali di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare le prestazioni oggetto dell’appalto erano molto numerose e costitute, oltre che dalla raccolta e dal trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (indifferenziata), dalla raccolta delle varie tipologie di rifiuti della raccolta differenziata (ad esempio: frazione organica / umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e residui vegetali) e da altre prestazioni accessorie, fra cui l’educazione ambientale della cittadinanza.

Seguendo le doglianze dell’impresa ricorrente, i giudici amministrativi hanno statuito che “anche per i servizi di igiene urbana […] devono trovare applicazione l’art. 30 comma 2 del codice, sul divieto di limitazione artificiosa della concorrenza, ed il successivo art. 51 comma 1, sull’obbligo di divisione in lotti funzionali o prestazionali, salvo diversa decisione da motivare nel bando o nella lettera di invito”.

Proprio perché nel caso di specie non era stata rinvenuta alcuna adeguata motivazione della scelta comunale di mancata suddivisione in lotti, nonostante il rilevante importo dell’appalto, il Tar ha annullato i provvedimento impugnati, ribadendo che “Sull’art. 51 del codice si ricordi altresì che la giurisprudenza amministrativa ha sempre sostenuto che la suddivisione in lotti costituisce principio generale avente carattere preferenziale, sicché la scelta dell’amministrazione di segno contrario richiede una puntuale motivazione, trattandosi della deroga ad una regola generale (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 21.3.2019, n. 1857)”.

Nel rimandare alla sentenza, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 30.09.2019
Documenti allegati

Recenti

28 Luglio 2021
207/2021/CS
Studio JRC su nuova metodologia per il calcolo degli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie.
Leggi di +
28 Luglio 2021
206/2021/CS
Studio europeo su incentivi per la promozione dell’Economia Circolare.
Leggi di +
28 Luglio 2021
161/2021/CS
Studio JRC su definizione di riciclo – richiesta contributi.
Leggi di +
28 Luglio 2021
205/2021/CS
Studio JRC su definizione di riciclo – richiesta contributi entro il 23 agosto 2021
Leggi di +
28 Luglio 2021
204/2021/LE
COVID19 – D.L. n. 105/2021 – Proroga stato emergenza al 31 dicembre 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica (Green Pass).
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL