AssoAmbiente

Circolari

224/2019/TO

Informiamo che Il TAR Lombardia, IV sezione, con sentenza n. 1445/2019 si è pronunciato sul tema della divisione in lotti funzionali o prestazioni per i servizi di igiene urbana, confermando il divieto nel nostro ordinamento di limitazione artificiosa della concorrenza in ambito di ampiezza del perimetro dell’affidamento.

La procedura di gara da cui era sorto il contenzioso aveva per oggetto l’affidamento nel territorio comunale dei servizi di igiene ambientale e di quelli collaterali di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare le prestazioni oggetto dell’appalto erano molto numerose e costitute, oltre che dalla raccolta e dal trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (indifferenziata), dalla raccolta delle varie tipologie di rifiuti della raccolta differenziata (ad esempio: frazione organica / umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e residui vegetali) e da altre prestazioni accessorie, fra cui l’educazione ambientale della cittadinanza.

Seguendo le doglianze dell’impresa ricorrente, i giudici amministrativi hanno statuito che “anche per i servizi di igiene urbana […] devono trovare applicazione l’art. 30 comma 2 del codice, sul divieto di limitazione artificiosa della concorrenza, ed il successivo art. 51 comma 1, sull’obbligo di divisione in lotti funzionali o prestazionali, salvo diversa decisione da motivare nel bando o nella lettera di invito”.

Proprio perché nel caso di specie non era stata rinvenuta alcuna adeguata motivazione della scelta comunale di mancata suddivisione in lotti, nonostante il rilevante importo dell’appalto, il Tar ha annullato i provvedimento impugnati, ribadendo che “Sull’art. 51 del codice si ricordi altresì che la giurisprudenza amministrativa ha sempre sostenuto che la suddivisione in lotti costituisce principio generale avente carattere preferenziale, sicché la scelta dell’amministrazione di segno contrario richiede una puntuale motivazione, trattandosi della deroga ad una regola generale (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 21.3.2019, n. 1857)”.

Nel rimandare alla sentenza, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 30.09.2019
Documenti allegati

Recenti

08 Marzo 2021
076/2021/LE
VI.VI.FIR. – On line la vidimazione virtuale dei FIR
Leggi di +
08 Marzo 2021
075/2021/MI
Fondo nuove competenze – Decreto Interministeriale 22 gennaio 2021 e Decreto Direttoriale ANPAL 17 febbraio 2021 – Nuovi termini.
Leggi di +
05 Marzo 2021
074/2021/PE
Pubblicata Legge 21/2021 di conversione del DL 183/2020 - proroga termini
Leggi di +
05 Marzo 2021
055/2021/PE
Pubblicata Legge 21/2021 di conversione del DL 183/2020 - proroga termini
Leggi di +
05 Marzo 2021
073/2021/CS
Biorepack – Rideterminazione CAC e lavori per la definizione dell’AT
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL