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230/2019/LE

Con il parere del 30 settembre 2019, n. 2534 il Consiglio di Stato, su richiesta della Presidenza del Consiglio, si è espresso sulla legittimazione del Comune dissenziente a proporre opposizione al Consiglio dei Ministri contro la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sui procedimenti autorizzatori relativi anche ad impianti di smaltimento di rifiuti e di produzione di energia da fonte rinnovabile.

In materia l’art. 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” della Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016 (cfr. ns circolare n. 125/2016), prevede che la determinazione positiva della Conferenza possa essere impugnata entro 10 giorni presso il Consiglio dei Ministri “dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”.

In merito alla possibilità di considerare il Comune “un’amministrazione preposta alla tutela ambientale", il Consiglio di Stato, con il richiamato parere, risponde che non si può dare una risposta negativa in assoluto ma occorrerà verificare se la Regione abbia eventualmente delegato con legge una funzione di tutela al Comune.

Nello specifico il parere recita: “In conclusione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 - in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale”.

Nel rinviare al testo del parere, in allegato alla presente, per i necessari approfondimenti, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 10.10.2019
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