AssoAmbiente

Circolari

275/2019/PE

Pubblicata sulla GUUE n. 312 del 3 dicembre 2019 la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti.

Nel far seguito a quanto anticipato con le precedenti comunicazioni in materia (v. da ultimo circolare n. 141/2019), ricordiamo che a livello europeo i BRef - i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) – a seguito di quanto disposto nella direttiva 2010/75/UE sono stati integrati con un nuovo capitolo denominato “Conclusioni sulle BAT” che costituisce il nucleo del documento e funge da riferimento per le autorità competenti per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti IPPC.

In particolare il capitolo “conclusioni sulle BAT” per quanto riguarda il BRef sull’incenerimento (WI BRef), di cui all'allegato della Decisione in oggetto, si articola in una parte introduttiva in cui viene richiamato l’ambito di applicazione (che di fatto richiama l’allegato I della direttiva 2010/75/UE), definizioni, acronimi e considerazioni generali. Seguono capitoli dedicati a:

A) conclusioni sulle BAT:

- sistemi di gestione ambientale,

- monitoraggio,

- prestazioni ambientali generali e di combustione,

- efficienza energetica,

- emissioni in atmosfera (con le specifiche per le emissioni diffuse e convogliate rispetto anche i singoli parametri),

- emissioni nell’acqua,

- efficienza nell’uso dei materiali,

- rumore

B) descrizione delle tecniche generali, per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la riduzione delle emissioni in acqua e di gestione. L’Associazione ha partecipato ai lavori di revisione del WI BRef non solo a livello europeo (FEAD) ma anche a livello nazionale (MATTM) evidenziando di volta in volta i profili di criticità registrate in particolare sul capitolo delle “Conclusioni delle BAT”.

Si ricorda che, in relazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE, "le conclusioni sulle BAT fungono da riferimentoper stabilire le condizioni di autorizzazione" ed inoltre entro dicembre 2023 l’Autorità competente dovrà garantire che tutte le condizioni di autorizzazione degli impianti inte­ressati siano riesaminate e, se necessario, aggiornate in considerazione delle presenti disposizioni.

Nel rimandare alla Decisione (UE) 2019/2010, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 06.12.2019
Documenti allegati

Recenti

12 Settembre 2014
112/2014/ZA
ADA – Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) – Decreto 10 giugno 2014 e Circolare n. 18061/2014 – Scadenze validità.
Leggi di +
11 Settembre 2014
132/2014/LE
ALBO GESTORI AMBIENTALI: - Deliberazioni su disciplina applicativa - Seminario su nuovo Regolamento ALBO – FISE Roma, 25 settembre 2014
Leggi di +
09 Settembre 2014
111/2014/ZA
ADA - Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuova modulistica
Leggi di +
08 Settembre 2014
131/2014/PE
Bonifiche - Aggiornamento portale MATTM e dati sulle bonifiche dei SIN
Leggi di +
05 Settembre 2014
110/2014/ZA
ADA - D.Lgs. 46-2014 - Primi indirizzi della Regione Veneto in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL