AssoAmbiente

Circolari

030/2020/PE

Sul sito di ISPRA (www.isprambiente.gov.it) è stata pubblicata la nota di supporto tecnico, trasmessa lo scorso 11 febbraio al MATTM e alla Regione Lazio, relativa alla procedura di classificazione dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico e biologico (TMB) dei rifiuti urbani (RU) indifferenziati.

La nota di ISPRA richiama le “Le linee guida sulla classificazione dei rifiuti” (in particolare il capitolo 2) del SNPA pubblicate con delibera n. 61 del 27 novembre 2019 (vd. circolare associativa n. 004/2020) ed anche gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” [2018/C124/01] della Commissione europea (vd. circolare associativa n. 078/2018).

Oltre a ribadire la responsabilità del produttore in materia e che per i rifiuti non pericolosi assoluti non sono necessarie “ulteriori valutazioni”, la nota ISPRA sottolinea che al fine di giungere alla classificazione dei rifiuti e la definizione delle relative caratteristiche di pericolo è necessarie una combinazione di diverse valutazioni che consentono di individuare le sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente essere presenti (dall’analisi del ciclo produttivo/attività che genera il rifiuto alla valutazione delle sostanze pericolose potenzialmente presenti).

Nello specifico per i rifiuti generati da TMB, ISPRA chiarisce la procedura da mettere in atto per la classificazione di questi rifiuti, prevedendo tra l’altro che:

  • le caratteristiche dei rifiuti sono “influenzate dalle modalità adottate nel sistema di gestione delle raccolte”,
  • le potenziali caratteristiche di pericolo devono essere valutate secondo un “approccio che tenga conto dell’intera massa dei rifiuti”,
  • l’acquisizione delle informazioni sulla composizione dei rifiuti in ingresso è effettuata attraverso “campagne periodiche di analisi merceologiche che prevedano anche l’identificazione e quantificazione delle frazioni che comunemente possono apportare sostanze pericolose”,
  • le analisi merceologiche comunque “non possono costituire una procedura esaustiva ma dovranno essere accompagnate da ulteriori valutazioni” che tengano conto ad esempio dei bilanci di massa ed eventuali ulteriori flussi di rifiuti gestiti,
  • per la classificazione dei rifiuti in uscita dal TMB influisce anche la “modalità di gestione dei rifiuti all’interno dell’impianto” (eventuale presenza di pre-selezione rifiuti) e la “potenziale elevata variabilità del rifiuto in ingresso”.

La nota ISPRA si conclude con un possibile schema procedurale, basato su un processo di trattamento a flusso separato..

Sempre in materia di classificazione, a seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42788/2019 (vd. circolare associativa n. 268/2019) a seguito della pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia UE del 28 marzo 2019 (vd circolare associativa n. 92/2019), FISE Assoambiente ha chiesto allo Studio Legale B&P Avvocati la predisposizione di un parere in materia.

Il parere, disponibile su richiesta per le imprese associate (e-mail e.perrotta@fise.org), esamina la questione della valutazione di pericolosità dei rifiuti con codici a specchio attraverso la descrizione dei due orientamenti interpretativi che da tempo si contrappongono, una sintetica descrizione della pertinente normativa vigente (principali riferimenti normativi, comunitari e nazionali), delle risposte fornite dalla Corte di Giustizia alle quattro questioni sottoposte al proprio esame, anche nel confronto con le posizioni che erano state espresse, nel corso del procedimento, dalla Commissione europea e dall’Avvocatura Generale, nonché un esame della decisione della Cassazione penale del novembre 2019 che prende atto degli orientamenti della Corte di Giustizia.

Non manca richiamo al documento adottato dal SNPA sopra richiamato e alcune indicazioni circa protocolli operativi che sarebbe opportuno adottare al fine di ridurre il rischio, oltre ad una ricostruzione sintetica e complessiva del quadro interpretativo risultante dal complesso succedersi di decisioni giudiziarie europee e nazionali.

Nel rimandare alla nota di ISPRA (disponibile qui) per ulteriori approfondimenti e al parere dello Studio Legale B&P, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 17.02.2020

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