Nella Gazzetta Ufficiale di ieri 23 febbraio sono stati pubblicati il decreto-legge n. 6/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenze epidemiologica da COVID-19” e il relativo DPCM attuativo del 23 febbraio 2020, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6.
Nell’allegare i testi ci limitiamo a formulare alcune prime osservazioni inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro.
Ad un primo esame, nelle aree interessate direttamente, l’eventuale impossibilità di fornire la prestazione lavorativa in relazione ricade a nostro avviso nella causale che, ai sensi dell’articolo 11, lettera a) del decreto legislativo n. 148/2015 giustifica l’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (“situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali”). Come noto, la cassa integrazione guadagni ordinaria riguarda le aziende inquadrate nel settore industria, elencate nell’articolo 10 del d. lgs. n. 148/2015: tuttavia, nelle more della costituzione del Fondo di solidarietà del settore ancora non operativo, si ritiene applicabile la disciplina del Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del d. lgs. n. 148/2015 (cui tuttora le aziende versano i contributi obbligatori previsti per legge) e le relative prestazioni richiamate nell’articolo 30. Quanto al “lavoro agile” richiamato nel DPCM 23 febbraio 2020, definito applicabile “in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle aree considerate a rischio …. anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti” è lecito sollevare perplessità in ordine ad una applicazione priva di intese tra datore di lavoro e lavoratore, pur se all’interno delle previsioni della legge n. 81/2017 e, per quanto applicabile, dell’articolo 12 del CCNL 6.12.2016 (“Telelavoro”).
In attesa di aggiornamenti e ulteriori sviluppi e considerazioni, si allegano i testi dei due provvedimenti legislativi.